L'ANTENNA E LA LEGGE
La maggior parte dei neofiti C.B.,
soprattutto nellegrandi città, si limita a sfruttare
l'antenna interna del proprio apparecchio (o al massimo
installa un'antenna sul balcone) senza pensare a installare
un'antenna sul tetto (cosa che invece si fa regolarmente
per la tv); oppure ci pensa ma abbandona ben presto l'idea
immaginando chissà quali grane e problemi con coinquilini
e padroni di casa.
Trascurando il caso ovvio della casa di proprietà
(nel qual caso occorrerà al massimo fare i conti
con i genitori), è bene segnalare subito che chiunque
abiti in una casa plurifamiliare , sia come comproprietario
sia come semplice affittuario, ha pieno diritto di installare
sul tetto comune la sua antenna.
Per maggiore chiarezza ecco qui i tré articoli dell'ultimo
Codice postale che regolamentano l'uso delle antenne.
(il codice completo è pubblicato sulla "GAZZETTA
UFFICIALE" n.. 156 del 29 marzo 1973)e Circolare del
17 settembre 1980 DCSR5/3/024683
Art. 397. Installazione di antenne riceventi del servizio
di radiodiffusione. 1 proprietari di immobili o di porzioni
di immobili non possono opporsi all'installazione sulla
loro proprietà di antenne destinate alla ricezione
dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti
dell' immobile stesso.
Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso
della proprietà, secondo la sua destinazione, ne
arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
Si applicano all'installazione
delle antenne art. 232, nonché il secondo comma dell'
art. 237.
Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche
emanate con decreto del ministero delle poste e telecomunicazioni.
Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari
dei servizi radioelettrici a uso privato.
In tale ipotesi è dovuta al proprietario una equa
indennità, che in mancanza di accordo fra le parti,
sarà determinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 232. Limitazioni legali.
Negli impianti di telecomunicazioni i fili o cavi senza
appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario,
sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private,
sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre
o altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio
di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture,
fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà
occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini
o dei condomini.
I fili, cavi e ogni altra installazione debbono essere collocati
in modo da non impedire il libero uso della cosa secondo
la sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio
nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente
il servizio che dimostri la necessità di accedervi
per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti
di cui sopra.
Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario
non è dovuto alcuna indennità.
Pertanto alla luce delle disposizioni in vigore, che per
la verità sono delle vecchie disposizioni applicate
per analogia al casi specifici e' emerso che:
A) Per l'installazione
di antenne legate al titolo (concessione o licenza), che
da diritto all'installazione stessa, NON OCCORRE alcuna
autorizzazione.
B) E' possibile installare antenne riceventi (ma solo riceventi)
di qualsiasi tipo e trasmittenti se in possesso di licenza
o concessione
C) Occorre preavvisare il proprietario o l'amministratore
dell' intenzione di effettuare l'installazione di un'antenna
ed occorre garantire di rispondere personalmente In caso
di danno
D) Non e' necessario produrre la documentazione che da titolo
ad installare l'antenna nell' informare il proprietario
o l'amministratore.
FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE DA INVIARE AL PROPRIETARIO O
ALL'AMMINISTRATORE
NEL CASO SI VOGLIA INSTALLARE ANTENNE
Egr, Proprietario (o Amministratore)
Sig....................... '
E' mio intendimento installare un aereo esterno, ovvero
un'antenna sul tetto dello stabile ove abito
in via...................................
. Le premetto le seguenti disposizioni di legge che regolano
la materia e che la S.V.
avrà cura di consultare eventualmente:
- R.D. 3/8/1928 nr.
2295 arti 78 e 79 par. 3
- LEGGE 6/5/1940 nr. 5 54 artt. 1, 2, 3,1 1
- R.D. 11/12/1941 nr. 1555
- DECRETO 9/-'5/1946 nr. 382 artt. 1 e 2 ultimo comma
- Sentenza Cassazione Sez. Il nr. 2160
- D.P.R. 156 del 29/3/1973 art. 231 e seguenti
Inoltre premetto che l'installazione su parti condominiali
di un edificio di un'antenna destinata a servire apparati
ricetrasmittenti di uso privato non e vietata da alcuna
norma e soggetta, pertanto alle comuni regole del Diritto
Civile.
Ciò premesso lo scrivente può imporre, installando
un'antenna su parte comune del fabbricato,una servitù
che può essere volontariamente costituita o imposta
di fatto.
LIMITATAMENTE Al PROPRIETARI tale principio viene sancito
dalla legge 6/5/1940 nr. 554 modificata con D.L. 9/5/1946
nr. 382 art. 1 la quale limita il diritto di proprietà
e stabilisce una SERVITU' COATTIVA relativa all'installazione
di un'antenna e autorizza il montaggio della stessa in quanta
di utenti di audizioni radiofoniche.
IN ESTENSIONE Al CONDOMINI la Suprema Corte di Cassazione
Sez. 2 sentenza nr. 2160 del 1/7/71 attribuisce il diritto
a favore degli abitanti dello stabile alla installazione
di impianti d'antenna anche contro la volontà' degli
altri condomini, diritto che viene esercitato per il solo
fatto di abitare nello stesso stabile.
INOLTRE l'art, 174 del C.C. cita: "Nessuno dei condomini
può arbitrariamente rimuovere l'antenna installata
o turbare la sua funzionalità"'.
Faccio presente che per la trasmissione con apparati radioelettrici
il D.P.R. nr. 156 art. 397 ultimo comma stabilisce che le
disposizioni praticate si applicano in favore dei concessionari
di tali servizi sia ad uso pubblico che privato.
Lo stesso D.P.R. agli
artt. 231 e seguenti cita: "II proprietario o condomino
non può
opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché
al passaggio di condutture,
cavi o qualsiasi altro impianto occorrente a .soddisfare
le richieste degli inquilini o
condomini".
L'installazione sarà, eseguita con criteri di professionalità'
e sulla base delle vigenti
norme, onde garantire la massima sicurezza e nessun danno.
L'installazione verrà eseguita da.....................in
data................
Lo scrivente si riserva, in caso di impedimenti o danni
all'antenna, di esercitare il
proprio diritto di QUERELA e RISARCIMENTO DANNI in base
agli articoli 9 e 14 del
Codice Procedure Penale e di informare immediatamente la
forza pubblica, in caso
di impedimento, per l'esercizio del diritto.