Allegato "B"
REGOLAMENTO NAZIONALE
DEFINIZIONE E FUNZIONE DELLA SEDE LOCALE " LE AQUILE
"
ARTICOLO 1
Ogni Sede Locale "LE AQUILE" è una struttura
autonoma e rappresenta territorialmente una sezione dell'Associazione
Nazionale di Volontariato di Protezione Civile "LE AQUILE".
Ogni Sede Locale gode di una propria autonomia organizzativa,
finanziaria e patrimoniale. La loro territorialità
e dislocazione coincide con l'ambito comunale.
ARTICOLO 2
Ogni Sede Locale accetta, osserva e fa propri lo Statuto ed
il Regolamento Nazionale. La durata della Sede Locale è
subordinata alla durata dell'Associazione Nazionale. La Sede
Locale non persegue fini di lucro. E' apartitica ed aconfessionale.La
struttura della Sede Locale "LE AQUILE" è
fissata secondo criteri di democraticità. Tutte le
cariche sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito.
ARTICOLO 3
La Sede Locale si propone di perseguire le stesse finalità
dello Statuto e del Regolamento Nazionale dell'Associazione
"LE AQUILE" con compiti di proselitismo e di attuazione
dei programmi unitari Nazionali. Funzione della Sede è
quindi di svolgere attività locale.Non possono costituirsi
più Sedi Locali "LE AQUILE" nell'ambito di
uno stesso Comune.
SOCI
ARTICOLO 4
Il numero dei Soci è illimitato.Essi prestano la loro
attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
ARTICOLO 5
Possono aderire all'Associazione, per il tramite della Sede
Locale, tutti coloro, cittadini italiani e stranieri di ambo
i sessi e che abbiano compiuto almeno i 16 anni di età
(in questo ultimo caso il minore è rappresentato nei
rapporti sociali da chi ne esercita la patria potestà),
che condividono gli scopi dell'Associazione, non abbiano riportato
condanne penali, siano conosciuti da almeno due soci già
iscritti ed abbiano presentato domanda di ammissione al Consiglio
Direttivo Nazionale, per il tramite del Consiglio Direttivo
della Sede Locale, con l'osservanza delle seguenti modalità:
dichiarare di attenersi scrupolosamente allo Statuto ed al
Regolamento Nazionale ed alle relative Deliberazioni degli
Organi Sociali;
dichiarare di essere disponibile a prestare la propria attività
di Volontario di Protezione Civile secondo le capacità
e requisiti dimostrati e di accettarne in proprio tutti i
rischi e/o danni ricevuti o cagionati connessi a tale esercizio
liberando l'Associazione "LE AQUILE" da ogni responsabilità;
versare la quota annuale associativa stabilita con delibera
dal Consiglio Direttivo Nazionale e l'eventuale ulteriore
quota associativa stabilita dalla Sede Locale per il proprio
sostentamento;
di essere disposto a partecipare attivamente a tutte le iniziative
dell'Associazione.
La domanda di ammissione dovrà essere corredata di
n. 2 foto formato tessera e dalla documentazione in copia
attestante l'identità e quella relativa ad eventuali
titoli o qualifiche posseduti e ritenuti utili all'attività
di Volontariato di Protezione Civile.
Sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale valutare
in merito all'accettazione o meno di tale domanda pervenutagli
dal Consiglio Direttivo della Sede Locale anche se questi
si è espresso positivamente sulla stessa. Nel caso
in cui la domanda venga respinta, l'interessato può
presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva
il Consiglio Direttivo Nazionale, alla prima convocazione
utile.
Diverse modalità e requisiti di ammissione potranno
stabilirsi soltanto con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
ARTICOLO 6
I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per
i rapporti sociali presso la propria Sede Locale di appartenenza.
ARTICOLO 7
Con l'iscrizione, i Soci autorizzano l'Associazione al trattamento
dei propri dati personali, consapevoli che gli stessi possono
essere diffusi sia all'interno dell'Associazione (Nazionale
e Sedi Locali) che all'esterno per qualsiasi tipo di relazione
essa intrattenga.
I dati personali e la relativa documentazione verranno distrutti,
a cura del Presidente Nazionale o del Presidente della Sede
Locale, trascorso un anno dalla perdita della qualità
di socio a qualunque titolo essa sia avvenuta.
Per riscriversi, trascorso detto termine, occorrerà
presentare nuova domanda valendo le norme di iscrizione già
esposte. Comunque non possono riscriversi coloro i quali,
in passato, siano stati espulsi dall'Associazione per gravi
motivi.
I Soci si impegnano a comunicare prontamente all'Associazione
eventuali modifiche dei propri dati personali.
ARTICOLO 8
I Soci della Sede Locale sono suddivisi nelle seguenti categorie:
soci fondatori (coloro che intervengono o sono già
intervenuti nella stesura dell'atto costitutivo);
soci ordinari (tutti coloro che avendo fatto domanda di iscrizione
all'Associazione ne hanno ottenuto l'accettazione);
soci onorari ( possano essere persone, enti, associazioni,
comitati, autorità ecc. che si sono distinti per particolari
benemerenze ed a cui, simbolicamente, viene accordata l'iscrizione
previo comunque parere del Presidente Nazionale).
ARTICOLO 9
La qualità di socio " LE AQUILE" si acquista
soltanto con l'ottenimento della tessera valida per l'anno
in corso.
ARTICOLO 10
Chi chiede di far parte della Associazione Nazionale "LE
AQUILE" mediante una Sede Locale, deve attentamente leggere
lo Statuto ed il Regolamento Nazionale. Nel momento in cui
presenta domanda di ammissione, tacitamente sottoscrive ed
accetta incondizionatamente quanto stabilito nello Statuto
e Regolamento Nazionale. Regolamento e Statuto Nazionale devono
essere sempre a disposizione dei soci e di chi intende associarsi
nei giorni di apertura della Sede Locale.
ARTICOLO 11
La qualità di socio, sia esso fondatore o ordinario,
si perde:
per morte;
per mancato pagamento della quota annuale associativa entro
il termine stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale;
per dimissioni scritte;
per espulsione a seguito di:
inosservanza delle disposizioni dello Statuto Nazionale, del
Regolamento Nazionale e delle delibere associative;
per comportamento lesivo all'immagine dell'Associazione e
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all'Associazione "LE AQUILE";
per non ottemperanza alle disposizione di Legge in generale
ed in materia di volontariato;
per indegnità a seguito di condanne infamanti;
per il venir meno dei requisiti richiesti.
Per quanto indicato alle lettere del punto 4) del presente
articolo, l'espulsione avviene per atto motivato del Consiglio
Direttivo Nazionale. Oltre all'esclusione, il Consiglio Direttivo
Nazionale, si riserva ogni azione legale per coloro che abbiano
compiuto o procurato episodi di particolare gravità
e ciò nell'interesse dell'Associazione Nazionale.
ARTICOLO 12
La perdita della qualità di socio non dà diritto
al rimborso della quota sociale né alla quota parte
del patrimonio dell'Associazione, né ad alcun tipo
di risarcimento.
Chiunque perda la qualità di socio è obbligato
a riconsegnare al Consiglio Direttivo Nazionale direttamente
o per il tramite del Consiglio Locale, il proprio tesserino.
E' obbligato altresì a riconsegnare quant'altra cosa
abbia avuto in uso, dotazione o affidamento dall'Associazione
nel normale stato in cui gli sono state affidate.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva ogni facoltà
legale nei confronti di chi contravviene a tali disposizioni.
CARICHE SOCIALI
ARTICOLO 13
Tutte le cariche associative della Sede Locale dell'Associazione
"LE AQUILE ", sono gratuite e prestate in modo personale
e spontaneo. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere
riconfermate. Qualora un membro detentore di carica, perda
la qualità di socio oppure si dimetta dalla funzione
nel corso del mandato o nomina triennale, le eventuali sostituzioni
di detti membri effettuate nel corso del triennio decadranno
comunque allo scadere del triennio medesimo già fissato.
Non esiste incompatibilità di funzioni. Un Socio può
essere membro di più Organi.
PATRIMONIO DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 14
Il patrimonio sociale della Sede Locale è costituito:
dalle quote sociali annue stabilite dalla Sede Locale;
dai contributi di privati;
dai contributi dello Stato, Regioni, Enti e di Istituzioni
Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti dell'Associazione;
dai contributi di Organismi Internazionali;
dai lasciti testamentari e donazioni;
da rimborsi derivanti da convenzioni;
da entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
da tutti i beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per
le finalità associative.
ARTICOLO 15
Il patrimonio della Sede Locale non è mai ripartito
tra i soci, neanche in caso di scioglimento o liquidazione
dell'Associazione. Del patrimonio sociale risponde il Legale
Rappresentante della Sede Locale.
ARTICOLO 16
Qualora una Sede Locale, nell'ambito della sua autonomia,
intenda deliberare il proprio scioglimento, dopo averne data
tempestiva comunicazione alla Sede Nazionale, devolverà
il suo patrimonio, terminata la fase di liquidazione, ad un
ente di volontariato già esistente nella Regione di
appartenenza della Sede Locale. Se tra il patrimonio ci sono
beni dati in uso da enti pubblici o privati, questi verranno
riconsegnati nel loro stato d'uso attuale.
ARTICOLO 17
Il patrimonio della Sede Locale dell'Associazione "LE
AQUILE " non può in alcun modo essere destinato
per finalità diverse da quelle previste dagli scopi
e finalità associative così come stabilito nello
Statuto Nazionale.
ORGANI SOCIALI DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 18
Sono Organi Sociali della Sede Locale:
L'Assemblea Locale Ordinaria o Straordinaria dei Soci;
Il Consiglio Direttivo Locale;
Il Presidente della Sede Locale;
Il Vice Presidente della Sede Locale;
Il Segretario della Sede Locale;
Il Tesoriere della Sede Locale;
Il Collegio Arbitrale Locale;
Il Collegio Locale dei Sindaci Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 19
Le Assemblee locali dei Soci posso essere ordinarie e straordinarie.
Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno
dei locali della Sede con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso
dovrà riportare data, ora, luogo e ordine del giorno
dell'Assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria,
è regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno dei soci.
In seconda convocazione, che può tenersi anche nello
stesso giorno ma aver luogo almeno un'ora dopo dalla prima,
l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera
validamente a maggioranza su tutte le questioni poste all'ordine
del giorno.
Non è ammesso l'utilizzo della delega.
I soci minori sono ammessi all'assemblea ma non hanno diritto
di voto.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale in apposito
registro conservato a cura del Presidente.
ARTICOLO 20
L'Assemblea Locale Ordinaria dei Soci, viene convocata almeno
una volta ogni anno dal Presidente della Sede Locale e da
tutte le volte che il Consiglio Direttivo Locale lo reputi
necessario. Essa:
approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo della
Sede Locale;
approva le linee generali del programma di attività
Locale per l'anno sociale;
elegge, ogni tre anni, i membri del Consiglio Direttivo Locale,
del Collegio Arbitrale Locale e del Collegio Locale dei Sindaci
Revisori dei Conti . Per le elezioni nomina una commissione
elettorale di tre soci con funzioni di controllo sullo svolgimento
delle elezioni;
esamina e delibera in merito a proposte e programmi sociali
sottoposte al suo parere.
ARTICOLO 21
L'Assemblea Locale Straordinaria dei Soci, viene convocata
tutte le volte che il Consiglio Direttivo Locale lo reputi
necessario. Ha competenza sulle seguenti materie:
modifica dell'ubicazione della Sede Locale;
scioglimento della Sede Locale dell'Associazione.
DISPOSIZIONI PER ELEZIONI E RIUNIONI ASSEMBLEARI
ARTICOLO 22
Tutte le votazioni relative alle elezioni dei membri degli
Organi Locali avvengono a scrutinio segreto.
Verificherà la regolarità nella procedura di
votazione, l'apposita commissione elettorale composta da tre
membri eletti dall'Assemblea.
Possono partecipare a tutte le adunanze assembleari i soli
Soci in regola con le quote sociali e che non siano stati
esclusi dall'Associazione.
I Soci minori di età partecipano alle assemblee, hanno
diritto di intervenire ma non hanno facoltà di voto.
Non è ammesso il voto per delega.
Tutti gli avvisi di convocazione alle Assemblee dei Soci Nazionali
o Locali, devono essere affissi, a cura del Presidente e con
almeno 10 giorni di preavviso, all'interno dei Locali della
Sede avendovi i Soci eletto domicilio per i rapporti sociali.
L'avviso dovrà sempre riportare data, ora, luogo e
ordine del giorno dell'Assemblea.
Se all'ordine del giorno contenuto nell'avviso sono previste
elezioni di Organi Nazionali o Locali, i Soci interessati
a candidarsi dovranno far pervenire le proprie candidature
almeno 3 giorni prima dell'assemblea al Consiglio Direttivo
Nazionale o Locale a seconda rispettivamente di elezioni di
organi nazionali o locali.
ARTICOLO 23
Tutte le Assemblee dei Soci e tutte le Assemblee degli Organi,
sia Nazionali che Locali, possono tenersi, avendone piena
validità, anche con sistemi di videoconferenza utilizzando
tutti i mezzi e supporti informatici e di telecomunicazione
avanzati che garantiscano, ad ogni modo, pur in assenza della
presenza fisica dei soggetti, la possibilità democratica
di esprimersi, di intervenire e di votare nelle adunanze fissate
in luoghi diversi facendo uso della tecnologia suddetta.
Allo stesso modo, tutti gli avvisi di convocazione ed i relativi
Verbali delle Assemblee dei Soci e degli Organi, sia Nazionali
che Locali, possono essere redatti e notificati, avendone
piena validità, con mezzi e supporti informatici e
di telecomunicazione avanzati tipo e-mail, fax, ecc.. Per
garantire ed assicurare l'avvenuta notifica, basterà
rinviare al mittente, con gli stessi mezzi sopra descritti,
la copia dell'atto ricevuto annotandovi l'indicazione "per
presa visione".
ARTICOLO 24
Sia l'Assemblea Locale dei Soci Ordinaria che l'Assemblea
Locale Straordinaria possono essere convocate dal Consiglio
Direttivo Nazionale a seguito di gestione commissariale.
ARTICOLO 25
L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è
presieduta dal Presidente della Sede Locale dell'Associazione
e la funzione di segreteria è affidata al Segretario
della Sede Locale. In caso di impedimento del Presidente della
Sede Locale, assumerà la presidenza il Vice Presidente
e qualora sia anche questi impedito il Presidente sarà
nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea
nominerà a sua discrezione anche un Segretario qualora
il Segretario della Sede Locale sia impedito. Le deliberazioni
adottate nel corso delle Assemblee dovranno essere riportate
sull'apposito libro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 26
Il Consiglio Direttivo della Sede Locale ha mandato triennale
ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo Locale è composto da un minimo
di 4 ad un massimo di 9 Consiglieri.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente della Sede
Locale , il Vice Presidente della Sede Locale, il Segretario
della Sede Locale ed il Tesoriere della Sede Locale e fissa
le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine
all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento
dei propri fini sociali.
Il Consiglio Direttivo Locale si riunisce ogni qualvolta lo
ritenga necessario il Presidente della Sede Locale o su richiesta
di almeno due Consiglieri.
La convocazione avviene senza particolari preavvisi dovendo
tale Organo garantire la massima operatività per tutte
le eventuali emergenze relative all'impiego di Volontari in
attività di Protezione Civile.
In assenza del Presidente della Sede Locale, la riunione del
consiglio è presieduta dal Vice Presidente della Sede
Locale. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale
in apposito registro conservato a cura del Presidente.
ARTICOLO 27
Il Consiglio Direttivo della Sede Locale ha i seguenti compiti:
cura l'esecuzione delle delibere Assembleari Nazionali e Locali;
cura l'esecuzione delle delibere degli Organi Nazionali;
delibera sull'attività della Sede Locale dell'Associazione;
convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei soci della
Sede locale;
esprime pareri e ratifica atti su richiesta del Presidente
della Sede Locale;
compila rendiconti, bilanci e relazioni sulle attività
della Sede Locale dell'Associazione;
delibera, nell'interesse della Sede Locale dell'Associazione,
sull'utilizzo delle risorse disponibili;
compie gli atti di ordinaria e straordinaria gestione che
comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per
quelli che per statuto sono demandati o riservati ad altri
Organi;
esprime parere sull'ammissione o esclusione dei Soci. Detto
parere non è vincolante per il Consiglio Direttivo
Nazionale al quale è riservata in via definitiva detta
facoltà;
provvede alla tenuta ed aggiornamento dei registri soci della
Sede locale.
provvede all'acquisto o vendita dei beni mobili ed immobili
finalizzati al sostegno ed all'organizzazione dell'Associazione
così come a prenderli o concederli in fitto.
ARTICOLO 28
Il Consiglio Direttivo della Sede Locale, qualora lo reputi
necessario e previa necessaria autorizzazione del Consiglio
Direttivo Nazionale, può:
nominare consulenti interni o esterni all'Associazione a cui
affidare particolari funzioni;
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
autorizzare l'esercizio di attività commerciali marginali
per il sostentamento dell'associazione;
autorizzare ed impiegare forme pubblicitarie ritenute idonee;
assumere dipendenti qualora se ne ravvisi la necessità
per la struttura organizzativa.
Il PRESIDENTE DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 29
Il Presidente della Sede Locale ha mandato triennale ed è
eletto dal Consiglio Direttivo della Sede Locale.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede Locale
dell'Associazione.
Rappresenta l'Associazione nei confronti delle autorità,
degli enti e verso terzi, con facoltà di istanze legali
e amministrative a tutela e nell'interesse dell'Associazione
stessa.
Nei confronti dei terzi, al Presidente Locale dell'Associazione
sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Viene sostituito, in caso di suo impedimento,
dal Vice Presidente.
Il Presidente della Sede Locale è anche Presidente
dell' Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Locale
ed è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza
di voti.
Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo
che sono sempre da lui stesso presiedute e l'Assemblea dei
Soci.
ARTICOLO 30
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo nel caso di parità
di voto quello del Presidente è determinante.
Il Presidente della Sede Locale , al fine di garantire la
massima operatività della Sede Locale, procede, a sua
discrezione, a sostituire i membri detentori di mandati e/o
cariche sociali che per ingiustificato motivo si assentino
per più di tre volte dalle loro funzioni oppure qualora
gli stessi si siano dimessi dal mandato od abbiano perso la
qualità di socio. I membri così sostituiti dureranno
in carica fino alle elezioni successive.
Il Presidente firma, convalida e certifica tutti gli atti
dell'Associazione Locale ed ha facoltà di prendere
decisioni in caso di necessità.
Il Presidente può delegare parte dei propri poteri
al Vice Presidente, in sua assenza o impedimento.
ARTICOLO 31
Il Presidente della Sede Locale deve sempre comunicare al
Consiglio Direttivo Nazionale l'aggiornamento e/o modifiche
delle cariche sociali intervenute nella sua Sede.
IL VICE PRESIDENTE DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 32
Il Vice Presidente della Sede locale ha mandato triennale
ed è eletto dal Consiglio Direttivo Locale. Assume
tutti i poteri e funzioni del Presidente della Sede Locale
qualora questi sia impedito o gli siano affidati dallo stesso.
SEGRETARIO DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 33
Il Segretario della Sede Locale ha mandato triennale ed è
eletto dal Consiglio Direttivo Locale.
Coadiuva il Presidente della Sede Locale nella sua attività,
ed ha i seguenti compiti:
redige i verbali delle riunioni;
provvede al disbrigo amministrativo ed organizzativo delle
pratiche interne;
può essere delegato dal Presidente o dal Consiglio
Direttivo Locale per particolari incarichi e funzioni direttive.
TESORIERE DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 34
Il Tesoriere della Sede Locale ha mandato triennale ed è
eletto dal Consiglio Direttivo Locale.
Svolge i seguenti compiti:
provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle
spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo
Locale;
predispone lo schema del Rendiconto Economico Consuntivo e
Preventivo;
provvede alla tenuta e conservazione dei registri contabili
di cassa e della relativa documentazione.
COLLEGIO ARBITRALE LOCALE
ARTICOLO 35
Il Collegio Arbitrale Locale ha mandato triennale ed è
composto da 3 membri eletti dall'Assemblea Locale dei Soci.
Elegge nel suo seno un Presidente.
Svolge i seguenti compiti:
deliberare in via definitiva sulle controversie che possono
verificarsi all'interno della Sede Locale, senza travalicare
poteri e compiti affidati agli altri Organi Nazionali o Locali;
può richiedere pareri al Collegio Arbitrale Nazionale.
Il Collegio può essere convocato senza particolari
preavvisi ogni qualvolta ne faccia richiesta un suo membro
o su specifica richiesta degli interessati.
I Membri del Collegio possono richiedere ai Soci Fondatori,
qualora esistenti, la loro presenza senza diritto di voto,
nelle adunanze del Collegio stesso affinché possano
esprimere un proprio parere sulla questione in discussione.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito
registro conservato a cura del Presidente del Collegio.
IL COLLEGIO LOCALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 36
Il Collegio Locale dei Sindaci Revisori dei Conti ha mandato
triennale. E' composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea
Locale dei Soci.
Elegge, al suo interno, un Presidente.
Il Collegio può convocarsi senza particolari preavvisi,
su richiesta di uno degli Organi Locali, di propria iniziativa
o su richiesta scritta di un socio, per esprimere un parere,
sotto forma di relazione scritta da sottoporre all'Assemblea
Locale dei Soci, relativo al rendiconto economico consuntivo
e preventivo. Per lo svolgimento della sua funzione di controllo
il Collegio ha piena autonomia ed ha libertà di ispezionare
documenti e registri in ogni momento e senza autorizzazione
alcuna. Il parere del Collegio non è vincolante per
l'Assemblea Locale dei Soci.Delle riunioni del Consiglio viene
redatto verbale in apposito registro conservato a cura del
Presidente del Collegio.
ARTICOLO 37
Il Collegio Locale dei Sindaci Revisori dei Conti ed il Collegio
Arbitrale Locale deliberano a maggioranza semplice.
RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
ARTICOLO 38
L'esercizio finanziario delle Sedi Locali chiude al 31 dicembre
di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il mese successivo
alla chiusura verranno predisposti dal Consiglio Direttivo
Locale il Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Locale dei Soci.
Per la redazione di detti Rendiconti il Consiglio si avvale
della collaborazione e degli schemi approntati dal Tesoriere
Locale e dagli Organi Locali eventualmente interessati.
Dal Rendiconto Economico Consuntivo, che deve coincidere con
l'anno solare, devono risultare tutte le componenti in entrata
ed in uscita che si sono succedute nel corso dell'anno oltre
all'indicazione di tutti i beni ed attività possedute.
Dal Rendiconto Economico Preventivo si dovranno valutare tutte
le componenti in entrata ed in uscita e la consistenza dei
beni che, con analisi programmatica, si ritengano suscettibili
di previsione.
GESTIONE COMMISSARIALE DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 39
Il Consiglio Direttivo Nazionale può proclamare la
gestione commissariale di una Sede Locale nominando, a sua
discrezione, un apposito commissario quando:
particolari fatti gravi accaduti ed accertati nell'ambito
della stessa Sede Locale impediscano il norma le prosieguo
delle attività mettendo a rischio il buon nome dell'Associazione;
il provvedimento di esclusione abbia colpito il Presidente
della Sede Locale ed il suo Vice non riesca ad indire nuove
elezioni;
il provvedimento di esclusione abbia colpito tutti i membri
del Consiglio Direttivo Locale;
su richiesta dello stesso Presidente o degli organi della
Sede Locale se ne richieda l'intervento;
siano state gravemente violate le norme dello Statuto e del
Regolamento Nazionale.
La gestione commissariale ha il compito di risanare l'organizzazione
della Sede Locale procedendo, se necessario, ad indire nuove
elezioni e riportando tutto nell'ambito della gestione normale.
Qualora, in sede assembleare, dovesse risultare l'impossibilità
di proseguire le attività nei modi e nelle forme stabilite
dallo Statuto e Regolamento Nazionale oppure che la stessa
volontà assembleare non manifesti più interesse
nell'Associazione "LE AQUILE" si procederà
allo scioglimento della Sede Locale.
ASSICURAZIONE
ARTICOLO 40
Il Rappresentante Legale di ogni Sede Locale provvederà,
in base a quanto disposto dall' art. 4 della legge 266/91
, ad assicurare i propri iscritti contro gli infortuni e malattie
connesse allo svolgimento delle attività stesse nonché
per la responsabilità civile verso terzi.
PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE SEDI
ARTICOLO 41
Se almeno 4 soci "LE AQUILE" ritengono utile costituire
una Sede Locale, dopo aver accertato che nel Comune prescelto
la stessa non sia già presente e disponendo di mezzi
e possibilità strutturali idonee, comunicheranno la
loro intenzione al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione
che si esprimerà, dopo attenta valutazione ed in via
definitiva, sulla possibilità o meno dell'iniziativa.
Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale esprima parere favorevole
all'apertura della nuova Sede Locale, i promotori dell'iniziativa
si assumeranno comunque la responsabilità della costituenda
Sede Locale e di quanto facciano o dispongano in nome ed per
conto di questa.
Uno dei soci promotori svolgerà la funzione di referente
della costituenda Sede Locale nei confronti del Consiglio
Direttivo Nazionale "LE AQUILE".
Il Consiglio Nazionale si adopererà a fornire tutta
la collaborazione, indicazioni ed informazioni relative alla
procedura di costituzione.
Copie del primo verbale di Assemblea, così come dell'atto
costitutivo con l'indicazione delle cariche attribuite per
il primo triennio dovranno inviarsi alla Sede Nazionale.
Non possono costituirsi più Sedi Locali "LE AQUILE"
nell'ambito di uno stesso Comune.
ARTICOLO 42
Avuta l'autorizzazione all'apertura della Sede, questa provvederà
(con l'aiuto del Direttivo Nazionale) a formalizzare la propria
esistenza ed autonomia redigendo il proprio Atto Costitutivo
con l'indicazione delle cariche per il primo triennio e registrandolo,
con allegati lo Statuto ed il Regolamento Nazionale che la
Sede Locale fa propri, presso gli Uffici Pubblici competenti.
Sarà cura del Rappresentante Locale dell'Associazione
(Presidente della Sede Locale) provvedere, sempre con la collaborazione
del Direttivo Nazionale che fornirà le dovute indicazioni,
agli altri adempimenti necessari alla legale costituzione
ed organizzazione della Sede Locale come quelli di natura
amministrativa (iscrizioni e notifiche presso Uffici Pubblici
competenti, richiesta codice fiscale, ecc.) e di logistica
organizzativa (dotarsi dei mezzi ed attrezzature necessarie
all'attività di Volontariato di Protezione Civile,
ecc.). Per le ulteriori disposizioni relative alle Sedi Locali
si rinvia allo Statuto Nazionale.
DENOMINAZIONE- STEMMA- COLORI SOCIALI
ARTICOLO 43
La denominazione dell'Associazione Nazionale di Volontariato
di Protezione Civile "LE AQUILE" è a tutti
gli effetti di Legge riservata e non potrà essere utilizzata
da nessun ente, associazione, comitato, circolo o altro per
contraddistinguersi.
Il nome " LE AQUILE " non potrà essere inoltre
utilizzato per contraddistinguere attività connesse
con la pubblicità, sponsor o per manifestazioni agonistiche
senza l'autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni e qualsiasi utilizzo della denominazione dell'Associazione
dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Detto vincolo è impegnativo anche per le Sedi Locali
ed è esteso anche allo stemma o agli stemmi che l'Associazione
adotta o dovesse adottare.
Lo stemma dell' Associazione Nazionale di Volontariato di
Protezione Civile " LE AQUILE " reca il disegno
di un' Aquila a fondo bianco a mezzo busto guardante verso
destra su fondo giallo oro rigato in bianco. Il disegno è
contenuto in un quadrato ruotato di 45 gradi recante alle
estremità superiore ed inferiore un triangolo formato
da tre strisce con i colori della bandiera italiana.
Il tutto è rinchiuso in una cornice spessa di colore
verde.
La sigla " V. P. C. " in carattere "Revue"
Letraset, deformata ovoidalmente è di colore rosso
ombreggiato in nero.
I colori sociali sono: Verde chiaro e Giallo Oro.
RICHIAMO ALLO STATUTO NAZIONALE E DIVIETI
ARTICOLO 44
Il presente Regolamento Nazionale, composto da n° 44 articoli,
è parte integrante e sostanziale dello Statuto Nazionale
"LE AQUILE", prima richiamato, costituendone assieme
un unico corpo normativo e di regolamentazione.
E' fatto assoluto divieto alle Sedi Locali di adottare Statuti
e Regolamenti diversi da quelli Nazionali. Sedi e Soci non
possono utilizzare segni distintivi come uniformi, fregi,
palette, lampeggiatori ecc., che non siano consentiti ed autorizzati
dalla Legge e dall'Associazione.