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Allegato "B"
REGOLAMENTO NAZIONALE
DEFINIZIONE E FUNZIONE DELLA SEDE LOCALE " LE AQUILE "

ARTICOLO 1
Ogni Sede Locale "LE AQUILE" è una struttura autonoma e rappresenta territorialmente una sezione dell'Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile "LE AQUILE". Ogni Sede Locale gode di una propria autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale. La loro territorialità e dislocazione coincide con l'ambito comunale.
ARTICOLO 2
Ogni Sede Locale accetta, osserva e fa propri lo Statuto ed il Regolamento Nazionale. La durata della Sede Locale è subordinata alla durata dell'Associazione Nazionale. La Sede Locale non persegue fini di lucro. E' apartitica ed aconfessionale.La struttura della Sede Locale "LE AQUILE" è fissata secondo criteri di democraticità. Tutte le cariche sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito.
ARTICOLO 3
La Sede Locale si propone di perseguire le stesse finalità dello Statuto e del Regolamento Nazionale dell'Associazione "LE AQUILE" con compiti di proselitismo e di attuazione dei programmi unitari Nazionali. Funzione della Sede è quindi di svolgere attività locale.Non possono costituirsi più Sedi Locali "LE AQUILE" nell'ambito di uno stesso Comune.
SOCI
ARTICOLO 4
Il numero dei Soci è illimitato.Essi prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
ARTICOLO 5
Possono aderire all'Associazione, per il tramite della Sede Locale, tutti coloro, cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e che abbiano compiuto almeno i 16 anni di età (in questo ultimo caso il minore è rappresentato nei rapporti sociali da chi ne esercita la patria potestà), che condividono gli scopi dell'Associazione, non abbiano riportato condanne penali, siano conosciuti da almeno due soci già iscritti ed abbiano presentato domanda di ammissione al Consiglio Direttivo Nazionale, per il tramite del Consiglio Direttivo della Sede Locale, con l'osservanza delle seguenti modalità:
dichiarare di attenersi scrupolosamente allo Statuto ed al Regolamento Nazionale ed alle relative Deliberazioni degli Organi Sociali;
dichiarare di essere disponibile a prestare la propria attività di Volontario di Protezione Civile secondo le capacità e requisiti dimostrati e di accettarne in proprio tutti i rischi e/o danni ricevuti o cagionati connessi a tale esercizio liberando l'Associazione "LE AQUILE" da ogni responsabilità;
versare la quota annuale associativa stabilita con delibera dal Consiglio Direttivo Nazionale e l'eventuale ulteriore quota associativa stabilita dalla Sede Locale per il proprio sostentamento;
di essere disposto a partecipare attivamente a tutte le iniziative dell'Associazione.
La domanda di ammissione dovrà essere corredata di n. 2 foto formato tessera e dalla documentazione in copia attestante l'identità e quella relativa ad eventuali titoli o qualifiche posseduti e ritenuti utili all'attività di Volontariato di Protezione Civile.
Sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda pervenutagli dal Consiglio Direttivo della Sede Locale anche se questi si è espresso positivamente sulla stessa. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo Nazionale, alla prima convocazione utile.
Diverse modalità e requisiti di ammissione potranno stabilirsi soltanto con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
ARTICOLO 6
I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la propria Sede Locale di appartenenza.
ARTICOLO 7
Con l'iscrizione, i Soci autorizzano l'Associazione al trattamento dei propri dati personali, consapevoli che gli stessi possono essere diffusi sia all'interno dell'Associazione (Nazionale e Sedi Locali) che all'esterno per qualsiasi tipo di relazione essa intrattenga.
I dati personali e la relativa documentazione verranno distrutti, a cura del Presidente Nazionale o del Presidente della Sede Locale, trascorso un anno dalla perdita della qualità di socio a qualunque titolo essa sia avvenuta.
Per riscriversi, trascorso detto termine, occorrerà presentare nuova domanda valendo le norme di iscrizione già esposte. Comunque non possono riscriversi coloro i quali, in passato, siano stati espulsi dall'Associazione per gravi motivi.
I Soci si impegnano a comunicare prontamente all'Associazione eventuali modifiche dei propri dati personali.
ARTICOLO 8
I Soci della Sede Locale sono suddivisi nelle seguenti categorie:
soci fondatori (coloro che intervengono o sono già intervenuti nella stesura dell'atto costitutivo);
soci ordinari (tutti coloro che avendo fatto domanda di iscrizione all'Associazione ne hanno ottenuto l'accettazione);
soci onorari ( possano essere persone, enti, associazioni, comitati, autorità ecc. che si sono distinti per particolari benemerenze ed a cui, simbolicamente, viene accordata l'iscrizione previo comunque parere del Presidente Nazionale).
ARTICOLO 9
La qualità di socio " LE AQUILE" si acquista soltanto con l'ottenimento della tessera valida per l'anno in corso.
ARTICOLO 10
Chi chiede di far parte della Associazione Nazionale "LE AQUILE" mediante una Sede Locale, deve attentamente leggere lo Statuto ed il Regolamento Nazionale. Nel momento in cui presenta domanda di ammissione, tacitamente sottoscrive ed accetta incondizionatamente quanto stabilito nello Statuto e Regolamento Nazionale. Regolamento e Statuto Nazionale devono essere sempre a disposizione dei soci e di chi intende associarsi nei giorni di apertura della Sede Locale.
ARTICOLO 11
La qualità di socio, sia esso fondatore o ordinario, si perde:
per morte;
per mancato pagamento della quota annuale associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale;
per dimissioni scritte;
per espulsione a seguito di:
inosservanza delle disposizioni dello Statuto Nazionale, del Regolamento Nazionale e delle delibere associative;
per comportamento lesivo all'immagine dell'Associazione e quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione "LE AQUILE";
per non ottemperanza alle disposizione di Legge in generale ed in materia di volontariato;
per indegnità a seguito di condanne infamanti;
per il venir meno dei requisiti richiesti.
Per quanto indicato alle lettere del punto 4) del presente articolo, l'espulsione avviene per atto motivato del Consiglio Direttivo Nazionale. Oltre all'esclusione, il Consiglio Direttivo Nazionale, si riserva ogni azione legale per coloro che abbiano compiuto o procurato episodi di particolare gravità e ciò nell'interesse dell'Associazione Nazionale.
ARTICOLO 12
La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso della quota sociale né alla quota parte del patrimonio dell'Associazione, né ad alcun tipo di risarcimento.
Chiunque perda la qualità di socio è obbligato a riconsegnare al Consiglio Direttivo Nazionale direttamente o per il tramite del Consiglio Locale, il proprio tesserino.
E' obbligato altresì a riconsegnare quant'altra cosa abbia avuto in uso, dotazione o affidamento dall'Associazione nel normale stato in cui gli sono state affidate.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva ogni facoltà legale nei confronti di chi contravviene a tali disposizioni.
CARICHE SOCIALI
ARTICOLO 13
Tutte le cariche associative della Sede Locale dell'Associazione "LE AQUILE ", sono gratuite e prestate in modo personale e spontaneo. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Qualora un membro detentore di carica, perda la qualità di socio oppure si dimetta dalla funzione nel corso del mandato o nomina triennale, le eventuali sostituzioni di detti membri effettuate nel corso del triennio decadranno comunque allo scadere del triennio medesimo già fissato.
Non esiste incompatibilità di funzioni. Un Socio può essere membro di più Organi.
PATRIMONIO DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 14
Il patrimonio sociale della Sede Locale è costituito:
dalle quote sociali annue stabilite dalla Sede Locale;
dai contributi di privati;
dai contributi dello Stato, Regioni, Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti dell'Associazione;
dai contributi di Organismi Internazionali;
dai lasciti testamentari e donazioni;
da rimborsi derivanti da convenzioni;
da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
da tutti i beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per le finalità associative.
ARTICOLO 15
Il patrimonio della Sede Locale non è mai ripartito tra i soci, neanche in caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione. Del patrimonio sociale risponde il Legale Rappresentante della Sede Locale.
ARTICOLO 16
Qualora una Sede Locale, nell'ambito della sua autonomia, intenda deliberare il proprio scioglimento, dopo averne data tempestiva comunicazione alla Sede Nazionale, devolverà il suo patrimonio, terminata la fase di liquidazione, ad un ente di volontariato già esistente nella Regione di appartenenza della Sede Locale. Se tra il patrimonio ci sono beni dati in uso da enti pubblici o privati, questi verranno riconsegnati nel loro stato d'uso attuale.
ARTICOLO 17
Il patrimonio della Sede Locale dell'Associazione "LE AQUILE " non può in alcun modo essere destinato per finalità diverse da quelle previste dagli scopi e finalità associative così come stabilito nello Statuto Nazionale.
ORGANI SOCIALI DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 18
Sono Organi Sociali della Sede Locale:
L'Assemblea Locale Ordinaria o Straordinaria dei Soci;
Il Consiglio Direttivo Locale;
Il Presidente della Sede Locale;
Il Vice Presidente della Sede Locale;
Il Segretario della Sede Locale;
Il Tesoriere della Sede Locale;
Il Collegio Arbitrale Locale;
Il Collegio Locale dei Sindaci Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 19
Le Assemblee locali dei Soci posso essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali della Sede con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno ma aver luogo almeno un'ora dopo dalla prima, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Non è ammesso l'utilizzo della delega.
I soci minori sono ammessi all'assemblea ma non hanno diritto di voto.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale in apposito registro conservato a cura del Presidente.
ARTICOLO 20
L'Assemblea Locale Ordinaria dei Soci, viene convocata almeno una volta ogni anno dal Presidente della Sede Locale e da tutte le volte che il Consiglio Direttivo Locale lo reputi necessario. Essa:
approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo della Sede Locale;
approva le linee generali del programma di attività Locale per l'anno sociale;
elegge, ogni tre anni, i membri del Consiglio Direttivo Locale, del Collegio Arbitrale Locale e del Collegio Locale dei Sindaci Revisori dei Conti . Per le elezioni nomina una commissione elettorale di tre soci con funzioni di controllo sullo svolgimento delle elezioni;
esamina e delibera in merito a proposte e programmi sociali sottoposte al suo parere.
ARTICOLO 21
L'Assemblea Locale Straordinaria dei Soci, viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo Locale lo reputi necessario. Ha competenza sulle seguenti materie:
modifica dell'ubicazione della Sede Locale;
scioglimento della Sede Locale dell'Associazione.
DISPOSIZIONI PER ELEZIONI E RIUNIONI ASSEMBLEARI
ARTICOLO 22
Tutte le votazioni relative alle elezioni dei membri degli Organi Locali avvengono a scrutinio segreto.
Verificherà la regolarità nella procedura di votazione, l'apposita commissione elettorale composta da tre membri eletti dall'Assemblea.
Possono partecipare a tutte le adunanze assembleari i soli Soci in regola con le quote sociali e che non siano stati esclusi dall'Associazione.
I Soci minori di età partecipano alle assemblee, hanno diritto di intervenire ma non hanno facoltà di voto.
Non è ammesso il voto per delega.
Tutti gli avvisi di convocazione alle Assemblee dei Soci Nazionali o Locali, devono essere affissi, a cura del Presidente e con almeno 10 giorni di preavviso, all'interno dei Locali della Sede avendovi i Soci eletto domicilio per i rapporti sociali.
L'avviso dovrà sempre riportare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.
Se all'ordine del giorno contenuto nell'avviso sono previste elezioni di Organi Nazionali o Locali, i Soci interessati a candidarsi dovranno far pervenire le proprie candidature almeno 3 giorni prima dell'assemblea al Consiglio Direttivo Nazionale o Locale a seconda rispettivamente di elezioni di organi nazionali o locali.
ARTICOLO 23
Tutte le Assemblee dei Soci e tutte le Assemblee degli Organi, sia Nazionali che Locali, possono tenersi, avendone piena validità, anche con sistemi di videoconferenza utilizzando tutti i mezzi e supporti informatici e di telecomunicazione avanzati che garantiscano, ad ogni modo, pur in assenza della presenza fisica dei soggetti, la possibilità democratica di esprimersi, di intervenire e di votare nelle adunanze fissate in luoghi diversi facendo uso della tecnologia suddetta.
Allo stesso modo, tutti gli avvisi di convocazione ed i relativi Verbali delle Assemblee dei Soci e degli Organi, sia Nazionali che Locali, possono essere redatti e notificati, avendone piena validità, con mezzi e supporti informatici e di telecomunicazione avanzati tipo e-mail, fax, ecc.. Per garantire ed assicurare l'avvenuta notifica, basterà rinviare al mittente, con gli stessi mezzi sopra descritti, la copia dell'atto ricevuto annotandovi l'indicazione "per presa visione".
ARTICOLO 24
Sia l'Assemblea Locale dei Soci Ordinaria che l'Assemblea Locale Straordinaria possono essere convocate dal Consiglio Direttivo Nazionale a seguito di gestione commissariale.
ARTICOLO 25
L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente della Sede Locale dell'Associazione e la funzione di segreteria è affidata al Segretario della Sede Locale. In caso di impedimento del Presidente della Sede Locale, assumerà la presidenza il Vice Presidente e qualora sia anche questi impedito il Presidente sarà nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nominerà a sua discrezione anche un Segretario qualora il Segretario della Sede Locale sia impedito. Le deliberazioni adottate nel corso delle Assemblee dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 26
Il Consiglio Direttivo della Sede Locale ha mandato triennale ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo Locale è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 Consiglieri.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente della Sede Locale , il Vice Presidente della Sede Locale, il Segretario della Sede Locale ed il Tesoriere della Sede Locale e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Consiglio Direttivo Locale si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente della Sede Locale o su richiesta di almeno due Consiglieri.
La convocazione avviene senza particolari preavvisi dovendo tale Organo garantire la massima operatività per tutte le eventuali emergenze relative all'impiego di Volontari in attività di Protezione Civile.
In assenza del Presidente della Sede Locale, la riunione del consiglio è presieduta dal Vice Presidente della Sede Locale. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro conservato a cura del Presidente.
ARTICOLO 27
Il Consiglio Direttivo della Sede Locale ha i seguenti compiti:
cura l'esecuzione delle delibere Assembleari Nazionali e Locali;
cura l'esecuzione delle delibere degli Organi Nazionali;
delibera sull'attività della Sede Locale dell'Associazione;
convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei soci della Sede locale;
esprime pareri e ratifica atti su richiesta del Presidente della Sede Locale;
compila rendiconti, bilanci e relazioni sulle attività della Sede Locale dell'Associazione;
delibera, nell'interesse della Sede Locale dell'Associazione, sull'utilizzo delle risorse disponibili;
compie gli atti di ordinaria e straordinaria gestione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per statuto sono demandati o riservati ad altri Organi;
esprime parere sull'ammissione o esclusione dei Soci. Detto parere non è vincolante per il Consiglio Direttivo Nazionale al quale è riservata in via definitiva detta facoltà;
provvede alla tenuta ed aggiornamento dei registri soci della Sede locale.
provvede all'acquisto o vendita dei beni mobili ed immobili finalizzati al sostegno ed all'organizzazione dell'Associazione così come a prenderli o concederli in fitto.
ARTICOLO 28
Il Consiglio Direttivo della Sede Locale, qualora lo reputi necessario e previa necessaria autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può:
nominare consulenti interni o esterni all'Associazione a cui affidare particolari funzioni;
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
autorizzare l'esercizio di attività commerciali marginali per il sostentamento dell'associazione;
autorizzare ed impiegare forme pubblicitarie ritenute idonee;
assumere dipendenti qualora se ne ravvisi la necessità per la struttura organizzativa.
Il PRESIDENTE DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 29
Il Presidente della Sede Locale ha mandato triennale ed è eletto dal Consiglio Direttivo della Sede Locale.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede Locale dell'Associazione.
Rappresenta l'Associazione nei confronti delle autorità, degli enti e verso terzi, con facoltà di istanze legali e amministrative a tutela e nell'interesse dell'Associazione stessa.
Nei confronti dei terzi, al Presidente Locale dell'Associazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Viene sostituito, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
Il Presidente della Sede Locale è anche Presidente dell' Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Locale ed è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo che sono sempre da lui stesso presiedute e l'Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 30
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo nel caso di parità di voto quello del Presidente è determinante.
Il Presidente della Sede Locale , al fine di garantire la massima operatività della Sede Locale, procede, a sua discrezione, a sostituire i membri detentori di mandati e/o cariche sociali che per ingiustificato motivo si assentino per più di tre volte dalle loro funzioni oppure qualora gli stessi si siano dimessi dal mandato od abbiano perso la qualità di socio. I membri così sostituiti dureranno in carica fino alle elezioni successive.
Il Presidente firma, convalida e certifica tutti gli atti dell'Associazione Locale ed ha facoltà di prendere decisioni in caso di necessità.
Il Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente, in sua assenza o impedimento.
ARTICOLO 31
Il Presidente della Sede Locale deve sempre comunicare al Consiglio Direttivo Nazionale l'aggiornamento e/o modifiche delle cariche sociali intervenute nella sua Sede.
IL VICE PRESIDENTE DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 32
Il Vice Presidente della Sede locale ha mandato triennale ed è eletto dal Consiglio Direttivo Locale. Assume tutti i poteri e funzioni del Presidente della Sede Locale qualora questi sia impedito o gli siano affidati dallo stesso.
SEGRETARIO DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 33
Il Segretario della Sede Locale ha mandato triennale ed è eletto dal Consiglio Direttivo Locale.
Coadiuva il Presidente della Sede Locale nella sua attività, ed ha i seguenti compiti:
redige i verbali delle riunioni;
provvede al disbrigo amministrativo ed organizzativo delle pratiche interne;
può essere delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Locale per particolari incarichi e funzioni direttive.
TESORIERE DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 34
Il Tesoriere della Sede Locale ha mandato triennale ed è eletto dal Consiglio Direttivo Locale.
Svolge i seguenti compiti:
provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo Locale;
predispone lo schema del Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo;
provvede alla tenuta e conservazione dei registri contabili di cassa e della relativa documentazione.
COLLEGIO ARBITRALE LOCALE
ARTICOLO 35
Il Collegio Arbitrale Locale ha mandato triennale ed è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea Locale dei Soci.
Elegge nel suo seno un Presidente.
Svolge i seguenti compiti:
deliberare in via definitiva sulle controversie che possono verificarsi all'interno della Sede Locale, senza travalicare poteri e compiti affidati agli altri Organi Nazionali o Locali;
può richiedere pareri al Collegio Arbitrale Nazionale.
Il Collegio può essere convocato senza particolari preavvisi ogni qualvolta ne faccia richiesta un suo membro o su specifica richiesta degli interessati.
I Membri del Collegio possono richiedere ai Soci Fondatori, qualora esistenti, la loro presenza senza diritto di voto, nelle adunanze del Collegio stesso affinché possano esprimere un proprio parere sulla questione in discussione. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro conservato a cura del Presidente del Collegio.
IL COLLEGIO LOCALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 36
Il Collegio Locale dei Sindaci Revisori dei Conti ha mandato triennale. E' composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea Locale dei Soci.
Elegge, al suo interno, un Presidente.
Il Collegio può convocarsi senza particolari preavvisi, su richiesta di uno degli Organi Locali, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un socio, per esprimere un parere, sotto forma di relazione scritta da sottoporre all'Assemblea Locale dei Soci, relativo al rendiconto economico consuntivo e preventivo. Per lo svolgimento della sua funzione di controllo il Collegio ha piena autonomia ed ha libertà di ispezionare documenti e registri in ogni momento e senza autorizzazione alcuna. Il parere del Collegio non è vincolante per l'Assemblea Locale dei Soci.Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro conservato a cura del Presidente del Collegio.
ARTICOLO 37
Il Collegio Locale dei Sindaci Revisori dei Conti ed il Collegio Arbitrale Locale deliberano a maggioranza semplice.
RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
ARTICOLO 38
L'esercizio finanziario delle Sedi Locali chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il mese successivo alla chiusura verranno predisposti dal Consiglio Direttivo Locale il Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Locale dei Soci.
Per la redazione di detti Rendiconti il Consiglio si avvale della collaborazione e degli schemi approntati dal Tesoriere Locale e dagli Organi Locali eventualmente interessati.
Dal Rendiconto Economico Consuntivo, che deve coincidere con l'anno solare, devono risultare tutte le componenti in entrata ed in uscita che si sono succedute nel corso dell'anno oltre all'indicazione di tutti i beni ed attività possedute.
Dal Rendiconto Economico Preventivo si dovranno valutare tutte le componenti in entrata ed in uscita e la consistenza dei beni che, con analisi programmatica, si ritengano suscettibili di previsione.
GESTIONE COMMISSARIALE DELLA SEDE LOCALE
ARTICOLO 39
Il Consiglio Direttivo Nazionale può proclamare la gestione commissariale di una Sede Locale nominando, a sua discrezione, un apposito commissario quando:
particolari fatti gravi accaduti ed accertati nell'ambito della stessa Sede Locale impediscano il norma le prosieguo delle attività mettendo a rischio il buon nome dell'Associazione;
il provvedimento di esclusione abbia colpito il Presidente della Sede Locale ed il suo Vice non riesca ad indire nuove elezioni;
il provvedimento di esclusione abbia colpito tutti i membri del Consiglio Direttivo Locale;
su richiesta dello stesso Presidente o degli organi della Sede Locale se ne richieda l'intervento;
siano state gravemente violate le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale.
La gestione commissariale ha il compito di risanare l'organizzazione della Sede Locale procedendo, se necessario, ad indire nuove elezioni e riportando tutto nell'ambito della gestione normale. Qualora, in sede assembleare, dovesse risultare l'impossibilità di proseguire le attività nei modi e nelle forme stabilite dallo Statuto e Regolamento Nazionale oppure che la stessa volontà assembleare non manifesti più interesse nell'Associazione "LE AQUILE" si procederà allo scioglimento della Sede Locale.
ASSICURAZIONE
ARTICOLO 40
Il Rappresentante Legale di ogni Sede Locale provvederà, in base a quanto disposto dall' art. 4 della legge 266/91 , ad assicurare i propri iscritti contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi.
PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE SEDI
ARTICOLO 41
Se almeno 4 soci "LE AQUILE" ritengono utile costituire una Sede Locale, dopo aver accertato che nel Comune prescelto la stessa non sia già presente e disponendo di mezzi e possibilità strutturali idonee, comunicheranno la loro intenzione al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione che si esprimerà, dopo attenta valutazione ed in via definitiva, sulla possibilità o meno dell'iniziativa.
Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale esprima parere favorevole all'apertura della nuova Sede Locale, i promotori dell'iniziativa si assumeranno comunque la responsabilità della costituenda Sede Locale e di quanto facciano o dispongano in nome ed per conto di questa.
Uno dei soci promotori svolgerà la funzione di referente della costituenda Sede Locale nei confronti del Consiglio Direttivo Nazionale "LE AQUILE".
Il Consiglio Nazionale si adopererà a fornire tutta la collaborazione, indicazioni ed informazioni relative alla procedura di costituzione.
Copie del primo verbale di Assemblea, così come dell'atto costitutivo con l'indicazione delle cariche attribuite per il primo triennio dovranno inviarsi alla Sede Nazionale.
Non possono costituirsi più Sedi Locali "LE AQUILE" nell'ambito di uno stesso Comune.
ARTICOLO 42
Avuta l'autorizzazione all'apertura della Sede, questa provvederà (con l'aiuto del Direttivo Nazionale) a formalizzare la propria esistenza ed autonomia redigendo il proprio Atto Costitutivo con l'indicazione delle cariche per il primo triennio e registrandolo, con allegati lo Statuto ed il Regolamento Nazionale che la Sede Locale fa propri, presso gli Uffici Pubblici competenti. Sarà cura del Rappresentante Locale dell'Associazione (Presidente della Sede Locale) provvedere, sempre con la collaborazione del Direttivo Nazionale che fornirà le dovute indicazioni, agli altri adempimenti necessari alla legale costituzione ed organizzazione della Sede Locale come quelli di natura amministrativa (iscrizioni e notifiche presso Uffici Pubblici competenti, richiesta codice fiscale, ecc.) e di logistica organizzativa (dotarsi dei mezzi ed attrezzature necessarie all'attività di Volontariato di Protezione Civile, ecc.). Per le ulteriori disposizioni relative alle Sedi Locali si rinvia allo Statuto Nazionale.
DENOMINAZIONE- STEMMA- COLORI SOCIALI
ARTICOLO 43
La denominazione dell'Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile "LE AQUILE" è a tutti gli effetti di Legge riservata e non potrà essere utilizzata da nessun ente, associazione, comitato, circolo o altro per contraddistinguersi.
Il nome " LE AQUILE " non potrà essere inoltre utilizzato per contraddistinguere attività connesse con la pubblicità, sponsor o per manifestazioni agonistiche senza l'autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni e qualsiasi utilizzo della denominazione dell'Associazione dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Detto vincolo è impegnativo anche per le Sedi Locali ed è esteso anche allo stemma o agli stemmi che l'Associazione adotta o dovesse adottare.
Lo stemma dell' Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile " LE AQUILE " reca il disegno di un' Aquila a fondo bianco a mezzo busto guardante verso destra su fondo giallo oro rigato in bianco. Il disegno è contenuto in un quadrato ruotato di 45 gradi recante alle estremità superiore ed inferiore un triangolo formato da tre strisce con i colori della bandiera italiana.
Il tutto è rinchiuso in una cornice spessa di colore verde.
La sigla " V. P. C. " in carattere "Revue" Letraset, deformata ovoidalmente è di colore rosso ombreggiato in nero.
I colori sociali sono: Verde chiaro e Giallo Oro.
RICHIAMO ALLO STATUTO NAZIONALE E DIVIETI
ARTICOLO 44
Il presente Regolamento Nazionale, composto da n° 44 articoli, è parte integrante e sostanziale dello Statuto Nazionale "LE AQUILE", prima richiamato, costituendone assieme un unico corpo normativo e di regolamentazione.
E' fatto assoluto divieto alle Sedi Locali di adottare Statuti e Regolamenti diversi da quelli Nazionali. Sedi e Soci non possono utilizzare segni distintivi come uniformi, fregi, palette, lampeggiatori ecc., che non siano consentiti ed autorizzati dalla Legge e dall'Associazione.