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Nuovo testo, in vigore dal 02/10/2003, (contenente tutti gli aggiornamenti e modifiche approvate dagli Organi Sociali) dello Statuto e del Regolamento Nazionale dell'Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile "LE AQUILE".
Allegato "A"
STATUTO NAZIONALE
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
ARTICOLO 1
E’ costituita l’Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile denominata:
" LE AQUILE ",
come previsto dalla Legge quadro sul volontariato n.266 del 1991.
La sede legale dell’Associazione Nazionale è in Napoli alla Piazza Cesarea 5.
L’Associazione è a carattere Nazionale.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione non persegue fini di lucro.
E’ apartitica ed aconfessionale.
La struttura dell’Associazione è fissata secondo criteri di democraticità.
Tutte le cariche sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito.
FINALITÀ
ARTICOLO 2
L’Associazione ha per scopo:
svolgere attività di Volontariato di Protezione Civile in collaborazione con le autorità, in occasione di particolari eventi o pubbliche calamità nonché per iniziative di carattere umanitario o di interesse generale, esclusivamente per fini di solidarietà;
promuovere e realizzare, mediante autonome iniziative, forme di solidarietà sociale e di impegno civile tese a superare l’emarginazione, migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e salvaguardare l’ambiente;
promuovere e realizzare in proprio e presso enti pubblici o privati, corsi di specializzazione per l’addestramento di tutte le categorie utili nelle attività di Protezione Civile e rappresentarne le stesse;
promuovere iniziative a tutela dei diritti del Volontariato di Protezione Civile, promuovere forme di servizio, l’aggiornamento tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di Volontario di Protezione Civile per tutte le categorie consentite dalla Legge anche con la stampa di proprie pubblicazioni;
promuovere e patrocinare tutte le iniziative del tempo libero per i soci.
ARTICOLO 3
Per il raggiungimento delle finalità Statutarie, l’Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile "LE AQUILE" può:
stipulare accordi, affiliazioni o adesioni con altre associazioni o comitati sia nazionali che internazionali;
collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o per il tramite di proprie strutture operative;
costituire istituti, fondazioni o altri enti strumentali al perseguimento di specifici obiettivi.
ARTICOLO 4
LE AQUILE si ispira agli ideali della Costituzione Repubblicana ed ai principi del libero associazionismo.
Agisce principalmente nell’ambito del territorio nazionale ma può operare anche nei Paesi dell’Unione Europea e nel mondo per favorire l’elevazione culturale e migliorare la condizione dei propri associati e dei cittadini in generale.
ARTICOLO 5
LE AQUILE non persegue fini di lucro. Il suo patrimonio è costituito dalle quote di tesseramento dei soci, dai contributi ricevuti da terzi, dai beni mobili ed immobili acquistati con detti mezzi o provenienti da lasciti o donazioni.
Il patrimonio unico nazionale è indivisibile.
ARTICOLO 6
Possono aderire all’Associazione "LE AQUILE" i singoli cittadini, circoli, comitati, associazioni e sodalizi in genere che ne condividano i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto ed il Regolamento Nazionale e si impegnino ad osservarli. All’Associazione "LE AQUILE" possono aderire le associazioni di qualunque livello territoriale esse siano (nazionali, regionali, internazionali ecc) che abbiano finalità affini e complementari sulla base di specifici atti approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
ARTICOLO 7
L’Associazione, a livello decentrato, si articola in Sedi Locali. Le Sedi Locali hanno autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.
La loro territorialità e dislocazione coincide con l’ambito comunale.
Ogni Sede Locale "LE AQUILE" è una struttura autonoma e rappresenta territorialmente una sezione dell’Associazione "LE AQUILE".
Ogni Sede Locale elegge i propri Organi.
Esse accettano, osservano e fanno propri lo Statuto ed il Regolamento nazionale.
La durata della Sede Locale è subordinata alla durata dell’Associazione Nazionale.
La regolamentazione e le norme della Sede Locale oltre ad essere previste dal presente Statuto Nazionale si completano nel Regolamento Nazionale allegato che ne è parte integrante e sostanziale.
Non possono costituirsi più Sedi Locali "LE AQUILE" nell’ambito di uno stesso Comune.
SOCI
ARTICOLO 8
Il numero dei Soci è illimitato. Essi prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
Possono aderire all’associazione tutti coloro, cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e che abbiano compiuto almeno i 16 anni di età (in questo ultimo caso il minore è rappresentato nei rapporti sociali da chi ne esercita la patria potestà), che condividono gli scopi dell’Associazione, non abbiano riportato condanne penali, siano conosciuti da almeno due soci già iscritti ed abbiano presentato domanda di ammissione, al Consiglio Direttivo Nazionale, direttamente o per il tramite della Sede Locale qualora già esistente, con l’osservanza delle seguenti modalità:
dichiarare di attenersi scrupolosamente al presente Statuto ed al Regolamento nazionale ed alle relative Deliberazioni degli Organi Sociali;
dichiarare di essere disponibile a prestare la propria attività di Volontario di Protezione Civile secondo le capacità e requisiti dimostrati e di accettarne in proprio tutti i rischi e/o danni ricevuti o cagionati connessi a tale esercizio liberando l’Associazione "LE AQUILE" da ogni responsabilità;
versare la quota annuale associativa stabilita con delibera dal Consiglio Direttivo Nazionale e l’eventuale ulteriore quota associativa stabilita dalla Sede Locale per il proprio sostenta mento;
di essere disposto a partecipare attivamente a tutte le iniziative dell’Associazione.
La domanda di ammissione dovrà essere corredata di n. 2 foto formato tessera e dalla documentazione in copia attestante l’identità e quella relativa ad eventuali titoli o qualifiche posseduti e ritenuti utili all’attività di Volontariato di Protezione Civile.
Sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda anche se la stessa è stata accettata dal Consiglio Direttivo della Sede Locale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo Nazionale, alla prima convocazione utile.
Diverse modalità e requisiti di ammissione potranno stabilirsi soltanto con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
ARTICOLO 9
I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la propria Sede Locale di appartenenza.
ARTICOLO 10
Con l’iscrizione, i Soci autorizzano l’Associazione al trattamento dei propri dati personali, consapevoli che gli stessi possono essere diffusi sia all’interno dell’Associazione (Nazionale e Sedi Locali) che all’esterno per qualsiasi tipo di relazione essa intrattenga.
I dati personali e la relativa documentazione verranno distrutti, a cura del Presidente Nazionale o del Presidente della Sede Locale, trascorso un anno dalla perdita della qualità di socio a qualunque titolo essa sia avvenuta.
Per riscriversi , trascorso detto termine, occorrerà presentare nuova domanda valendo le norme di iscrizione già esposte. Comunque non possono riscriversi coloro i quali, in passato, siano stati espulsi dall’Associazione per gravi motivi.
I Soci si impegnano a comunicare prontamente all’Associazione eventuali modifiche dei propri dati personali.
ARTICOLO 11
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
soci fondatori (coloro che intervengono o sono già intervenuti nella stesura dell’atto costitutivo);
soci ordinari (tutti coloro che avendo fatto domanda di iscrizione all’Associazione ne hanno ottenuto l’accettazione);
soci onorari ( possano essere persone, enti, associazioni, comitati, autorità ecc. che si sono distinti per particolari benemerenze ed a cui, simbolicamente, viene accordata l’iscrizione previo comunque parere del Presidente Nazionale).
ARTICOLO 12
La qualità di socio " LE AQUILE" si acquista soltanto con l’ottenimento della tessera valida per l’anno in corso. Chi chiede di far parte della Associazione Nazionale "LE AQUILE" deve attentamente leggere lo Statuto ed il Regolamento Nazionale. Nel momento in cui presenta domanda di ammissione, tacitamente sottoscrive ed accetta incondizionatamente quanto stabilito nello Statuto e Regolamento Nazionale. Regolamento e Statuto Nazionale devono essere sempre a disposizione dei soci e di chi intende associarsi nei giorni di apertura della Sede.
ARTICOLO 13
La qualità di socio, sia esso fondatore o ordinario, siperde:
per morte;
per mancato pagamento della quota annuale associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale;
per dimissioni scritte;
per espulsione a seguito di:
inosservanza delle disposizioni del presente Statuto Nazionale, del Regolamento Nazionale e delle delibere associative;
per comportamento lesivo all’immagine dell’Associazione e quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione "LE AQUILE";
per non ottemperanza alle disposizione di Legge in generale ed in materia di volontariato;
per indegnità a seguito di condanne infamanti;
per il venir meno dei requisiti richiesti.
Per quanto indicato alle lettere del punto 4) del presente articolo, l’espulsione avviene per atto motivato del Consiglio Direttivo Nazionale. Oltre all’esclusione, il Consiglio Direttivo Nazionale, si riserva ogni azione legale per coloro che abbiano compiuto o procurato episodi di particolare gravità e ciò nell’interesse dell’Associazione Nazionale.
ARTICOLO 14
La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso della quota sociale né alla quota parte del patrimonio dell’Associazione, né ad alcun tipo di risarcimento.
Chiunque perda la qualità di socio è obbligato a riconsegnare al Consiglio Direttivo Nazionale direttamente o per il tramite del Consiglio Locale, il proprio tesserino.
E’ obbligato altresì a riconsegnare quant’altra cosa abbia avuto in uso, dotazione o affidamento dall’Associazione nel normale stato in cui gli sono state affidate. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva ogni facoltà legale nei confronti di chi contravviene a tali disposizioni.
CARICHE SOCIALI
ARTICOLO 15
Tutte le cariche associative, comprese quelle di ogni Sede Locale dell’Associazione "LE AQUILE ", sono gratuite e prestate in modo personale e spontaneo. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Qualora un membro detentore di carica, perda la qualità di socio oppure si dimetta dalla funzione nel corso del mandato o nomina triennale, le eventuali sostituzioni di detti membri effettuate nel corso del triennio decadranno comunque allo scadere del triennio medesimo già fissato.
Non esiste incompatibilità di funzioni. Un socio può essere membro di più Organi.
PATRIMONIO
ARTICOLO 16
Il patrimonio sociale è costituito:
dalle quote sociali annue;
dai contributi di privati;
dai contributi dello Stato, Regioni, Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti dell’Associazione;
dai contributi di Organismi Internazionali;
dai lasciti testamentari e donazioni;
da rimborsi derivanti da convenzioni;
da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
da tutti i beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per le finalità associative.
ARTICOLO 17
Il patrimonio sociale non è mai ripartito tra i soci, neanche in caso di scioglimento o liquidazione dell’Associazione. Del patrimonio sociale risponde il Legale Rappresentante dell’Associazione Nazionale o della Sede Locale qualora il patrimonio riguardi quest’ultima.
ARTICOLO 18
Qualora una Sede Locale, nell’ambito della sua autonomia, intenda deliberare il proprio scioglimento, dopo averne data tempestiva comunicazione alla Sede Nazionale, devolverà il suo patrimonio, terminata la fase di liquidazione, ad un ente di volontariato già esistente nella Regione di appartenenza della Sede Locale. Se tra il patrimonio ci sono beni dati in uso da enti pubblici o privati, questi verranno riconsegnati nel loro stato d’uso attuale.
ARTICOLO 19
Il patrimonio dell’Associazione "LE AQUILE " non può in alcun modo essere destinato per finalità diverse da quelle previste dagli scopi e finalità associative.
ARTICOLO 20
In caso di scioglimento della Sede Nazionale " LE AQUILE ", il patrimonio, dedotte le spese dovrà essere devoluto ad un ente di volontariato della Regione in cui ha sede legale. Un comitato di tre componenti dell’ultimo consiglio direttivo deciderà sull’assegnazione.
Se tra il patrimonio ci sono beni dati in uso da enti pubblici o privati, questi verranno riconsegnati nel loro stato d’uso attuale.
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 21
Sono Organi dell’Associazione Nazionale:
L’Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria dei Soci;
Il Consiglio Direttivo Nazionale;
Il Presidente Nazionale;
Il Vice Presidente Nazionale;
Il Segretario Nazionale;
Il Tesoriere Nazionale;
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti Nazionale;
Il Collegio Arbitrale Nazionale.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 22
Le Assemblee Nazionali dei Soci posso essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali della Sede con almeno 10 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare data, ora, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno ma aver luogo almeno un’ora dopo dalla prima, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Non è ammesso l’utilizzo della delega.
I soci minori sono ammessi all’assemblea ma non hanno diritto di voto.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale in apposito registro conservato a cura del Presidente.
ARTICOLO 23
L’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci, viene convocata almeno una volta ogni anno dal Presidente Nazionale e da tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale lo reputi necessario.
Essa:
approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo;
approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
elegge, ogni tre anni, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e degli Organi Collegiali. Per le elezioni nomina una commissione elettorale di tre soci con funzioni di controllo sullo svolgimento delle elezioni;
esamina e delibera in merito a proposte e programmi sociali sottoposte al suo parere.
ARTICOLO 24
L’Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci, viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale lo reputi necessario ed ogni qualvolta ne faccia richiesta un Organo nazionale.
Ha competenza sulle seguenti materie:
modifica dello Statuto e del Regolamento Nazionale;
scioglimento dell’Associazione.
Per l’eventuale modifica necessaria, dello Statuto e Regolamento Nazionale, relativa ad apportare il solo cambiamento di ubicazione o trasferimento della Sede Nazionale non sarà necessario indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci. In questo caso basterà redigere apposito verbale da parte del Consiglio Direttivo Nazionale che provvederà alla nuova stesura dello Statuto e Regolamento Nazionale ed alla sua registrazione.
DISPOSIZIONI PER ELEZIONI E RIUNIONI ASSEMBLEARI
ARTICOLO 25
Tutte le votazioni relative alle elezioni dei membri degli Organi Nazionali o Locali avvengono a scrutinio segreto.
Verificherà la regolarità della procedura di votazione, l’apposita commissione composta da tre membri eletti dall’Assemblea.
Possono partecipare a tutte le adunanze assembleari i soli Soci in regola con le quote sociali e che non siano stati esclusi dall’Associazione.
I Soci minori di età partecipano alle assemblee, hanno diritto di intervenire ma non hanno facoltà di voto.
Non è ammesso il voto per delega.
Tutti gli avvisi di convocazione alle Assemblee dei Soci Nazionali o Locali, devono essere affissi, a cura del Presidente e con almeno 10 giorni di preavviso, all’interno dei Locali della Sede avendovi i Soci eletto domicilio per i rapporti sociali.
L’avviso dovrà sempre riportare data, ora, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.
Se all’ordine del giorno contenuto nell’avviso sono previste elezioni di Organi Nazionali o Locali, i Soci interessati a candidarsi dovranno far pervenire le proprie candidature almeno 3 giorni prima dell’assemblea al Consiglio Direttivo Nazionale o Locale a seconda rispettivamente di elezioni di organi nazionali o locali.
ARTICOLO 26
Tutte le Assemblee dei Soci e tutte le Assemblee degli Organi, sia Nazionali che Locali, possono tenersi, avendone piena validità, anche con sistemi di videoconferenza utilizzando tutti i mezzi e supporti informatici e di telecomunicazione avanzati che garantiscano, ad ogni modo, pur in assenza della presenza fisica dei soggetti, la possibilità democratica di esprimersi, di intervenire e di votare nelle adunanze fissate in luoghi diversi facendo uso della tecnologia suddetta.
Allo stesso modo, tutti gli avvisi di convocazione ed i relativi Verbali delle Assemblee dei Soci e degli Organi, sia Nazionali che Locali, possono essere redatti e notificati, avendone piena validità, con mezzi e supporti informatici e di telecomunicazione avanzati tipo e-mail, fax, ecc.. Per garantire ed assicurare l’avvenuta notifica, basterà rinviare al mittente, con gli stessi mezzi sopra descritti, la copia dell’atto ricevuto annotandovi l’indicazione "per presa visione".
ARTICOLO 27
L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente Nazionale dell’Associazione e la funzione di segreteria è affidata al Segretario Nazionale. In caso di impedimento del Presidente Nazionale, assumerà la presidenza il Vice Presidente e qualora sia anche questi impedito il Presidente sarà nominato dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nominerà a sua discrezione anche un Segretario qualora il Segretario Nazionale sia impedito. Le deliberazioni adottate nel corso delle Assemblee dovranno essere riportate sull’apposito libro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
ARTICOLO 28
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha mandato triennale ed è eletto dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 Consiglieri.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente Nazionale o su richiesta di almeno due Consiglieri.
La convocazione avviene senza particolari preavvisi dovendo tale Organo garantire la massima operatività per tutte le eventuali emergenze relative all’impiego di Volontari in attività di Protezione Civile.
In assenza del Presidente Nazionale, la riunione del consiglio è presieduta dal Vice Presidente Nazionale. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro conservato a cura del Presidente.
ARTICOLO 29
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti:
cura l’esecuzione delle delibere Assembleari;
delibera sull’attività dell’Associazione;
provvede al coordinamento ed all’orientamento delle attività delle Sedi Locali;
adempie a tutte le funzioni ed esercita tutti i poteri demandati dalla Legge e dal presente Statuto e Regolamento Nazionale;
convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei soci;
esprime pareri e ratifica atti su richiesta del Presidente Nazionale;
compila rendiconti, bilanci e relazioni sulle attività dell’Associazione;
delibera in merito alla costituzione di Sedi Locali;
delibera, nell’interesse dell’Associazione, sull’utilizzo delle risorse disponibili;
compie gli atti di ordinaria e straordinaria gestione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per statuto sono demandati o riservati ad altri Organi;
delibera sull’ammissione o esclusione dei Soci;
provvede alla tenuta ed aggiornamento dei registri soci;
stabilire diversi requisiti e modalità di ammissione dei soci;
provvede all’acquisto o vendita dei beni mobili ed immobili finalizzati al sostegno ed all’organizzazione dell’Associazione così come a prenderli o concederli in fitto.
ARTICOLO 30
Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora lo reputi necessario, può:
nominare consulenti interni o esterni all’Associazione a cui affidare particolari funzioni;
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
autorizzare l’esercizio di attività commerciali marginali per il sostentamento dell’associazione;
autorizzare ed impiegare forme pubblicitarie ritenute idonee;
assumere dipendenti qualora se ne ravvisi la necessità per la struttura organizzativa.
Le funzioni indicate nel presente articolo possono essere affidate anche al Consiglio Direttivo della Sede Locale previa valutazione ed autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale stesso.
ARTICOLO 31
Il Consiglio Direttivo Nazionale può proclamare la gestione commissariale di una Sede Locale nominando, a sua discrezione, un apposito commissario quando:
particolari fatti gravi accaduti ed accertati nell’ambito della stessa Sede Locale impediscano il normale prosieguo delle attività mettendo a rischio il buon nome dell’Associazione;
il provvedimento di esclusione abbia colpito il Presidente della Sede Locale ed il suo Vice non riesca ad indire nuove elezioni;
il provvedimento di esclusione abbia colpito tutti i membri del Consiglio Direttivo Locale;
su richiesta dello stesso Presidente o degli organi della Sede Locale se ne richieda l’intervento;
siano state gravemente violate le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale.
ARTICOLO 32
La gestione commissariale ha il compito di risanare l’organizzazione della Sede Locale procedendo, se necessario, ad indire nuove elezioni e riportando tutto nell’ambito della gestione normale.
In questi casi, il Consiglio Direttivo Nazionale può richiedere convocazioni ordinarie o straordinarie dei Soci della Sede Locale.
Qualora, in sede assembleare, dovesse risultare l’impossibilità di proseguire le attività nei modi e nelle forme stabilite dallo Statuto e Regolamento Nazionale oppure che la stessa volontà assembleare non manifesti più interesse nell’Associazione "LE AQUILE" si procederà allo scioglimento della Sede Locale.
ARTICOLO 33
Il Consiglio Direttivo Nazionale può procedere autonomamente a modificare lo Statuto ed il Regolamento Nazionale necessari qualora si sia verificato il solo cambiamento di ubicazione o trasferimento della Sede Nazionale.
Di questo circoscritto caso, il Consiglio Direttivo Nazionale redigerà apposito verbale provvedendo alla nuova stesura dello Statuto e Regolamento Nazionale, modificati nella sola parte relativa all’ubicazione della sede nazionale, ed alla loro registrazione.
PRESIDENTE NAZIONALE
ARTICOLO 34
Il Presidente Nazionale ha mandato triennale ed è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Rappresenta l’Associazione nei confronti delle autorità, degli enti e verso terzi, con facoltà di istanze legali e amministrative a tutela e nell’interesse dell’Associazione stessa.
Nei confronti dei terzi, al Presidente dell’Associazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Viene sostituito in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.
Il Presidente è anche Presidente dell’ Assemblea Nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo Nazionale ed è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo che sono sempre da lui stesso presiedute e l’Assemblea dei Soci.
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo nel caso di parità di voto quello del Presidente è determinante.

ARTICOLO 35
Il Presidente Nazionale, al fine di garantire la massima operatività degli Organi Nazionali, procede, a sua discrezione, a sostituire i membri detentori di mandati e/o cariche sociali che per ingiustificato motivo si assentino per più di tre volte dalle loro funzioni oppure qualora gli stessi si siano dimessi dal mandato od abbiano perso la qualità di socio. I membri così sostituiti dureranno in carica fino alle elezioni successive.
ARTICOLO 36
Il Presidente firma, convalida e certifica tutti gli atti dell’Associazione ed ha facoltà di prendere decisioni in caso di necessità.
Il Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente, in sua assenza o impedimento.
Il Presidente Nazionale, sentito il parere consultivo del Consiglio Direttivo, per raggiungere la migliore efficienza organizzativa della Struttura Associativa, può nominare Referenti Regionali e Provinciali, da scegliere fra i soci, a cui affidare specifiche funzioni organizzative e di tramite con il Consiglio Direttivo Nazionale. Tale nomina ha validità mensile e può comunque essere revocata così come rinnovata in ogni momento.
Il Presidente Nazionale notifica alle autorità competenti per il proprio territorio la costituzione o scioglimento delle Sedi Locali.
IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE
ARTICOLO 37
Il Vice Presidente Nazionale ha mandato triennale ed è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale. Assume tutti i poteri e funzioni del Presidente Nazionale qualora questi sia impedito o gli siano affidati dallo stesso.
SEGRETARIO NAZIONALE
ARTICOLO 38
Il Segretario Nazionale ha mandato triennale ed è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Coadiuva il Presidente Nazionale nella sua attività ed ha i seguenti compiti:
redige i verbali delle riunioni;
provvede al disbrigo amministrativo ed organizzativo delle pratiche interne;
predispone schemi ed appronta programmi di logistica organizzativa da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo nazionale;
può essere delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Nazionale per particolari incarichi e funzioni direttive.
TESORIERE NAZIONALE
ARTICOLO 39
Il Tesoriere Nazionale ha mandato triennale ed è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Svolge i seguenti compiti:
provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
predispone lo schema del Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo;
provvede alla tenuta e conservazione dei registri contabili di cassa e della relativa documentazione.
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE
ARTICOLO 40
Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti ha mandato triennale. E’ composto da 3 membri ed è eletto dall’Assemblea Nazionale dei Soci.
Elegge, al suo interno, un Presidente.
Il Collegio può convocarsi senza particolari preavvisi, su richiesta di uno degli Organi Nazionali, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un socio, per esprimere un parere, sotto forma di relazione scritta da sottoporre all’Assemblea Nazionale dei Soci, relativo al rendiconto economico consuntivo e preventivo. Per lo svolgimento della sua funzione di controllo il Collegio ha piena autonomia ed ha libertà di ispezionare documenti e registri in ogni momento e senza autorizzazione alcuna. Il parere del Collegio non è vincolante per l’Assemblea Nazionale dei Soci. Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale in apposito registro conservato a cura del Presidente del Collegio.
COLLEGIO ARBITRALE NAZIONALE
ARTICOLO 41
Il Collegio Arbitrale Nazionale ha mandato triennale. E’ composto da 3 membri ed è eletto dall’Assemblea Nazionale dei Soci.
Elegge, al suo interno, un Presidente.
Svolge i seguenti compiti:
delibera in via definitiva circa le controversie che possono sorgere all’interno degli Organi Nazionali o nei rapporti fra loro;
delibera in via definitiva sulle questioni che sono oggetto di controversia in relazione alla interpretazione dello Statuto e Regolamento nazionale;
delibera in via definitiva sulle controversie che possono sorgere fra Sedi Locali e Organi Nazionali;
rimette pareri, richiesti dal Consiglio Direttivo Nazionale, circa il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci. Tali pareri non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo Nazionale;
rimette pareri richiesti dai Collegi Arbitrali delle Sedi Locali.
Il Collegio può essere convocato senza particolari preavvisi ogni qualvolta ne faccia richiesta un suo membro o su specifica richiesta degli interessati.
I membri del Collegio possono richiedere ai Soci Fondatori, qualora esistenti, la loro presenza senza diritto di voto, nelle adunanze del Collegio stesso affinché possano esprimere un proprio parere sulla questione in discussione. Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale in apposito registro conservato a cura del Presidente del Collegio.
ARTICOLO 42
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti Nazionali ed il Collegio Arbitrale Nazionale deliberano a maggioranza semplice.
RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
ARTICOLO 43
L’esercizio finanziario della Sede Nazionale e delle Sedi Locali chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il mese successivo alla chiusura verranno predisposti dai rispettivi Consigli Direttivi il Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo.
ARTICOLO 44
E’ cura del Consiglio Direttivo Nazionale redigere il Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale dei Soci.
Per la redazione di detti Rendiconti il Consiglio si avvale della collaborazione e degli schemi approntati dal Tesoriere Nazionale e dagli Organi Nazionali eventualmente interessati.
Dal Rendiconto Economico Consuntivo, che deve coincidere con l’anno solare, devono risultare tutte le componenti in entrata ed in uscita che si sono succedute nel corso dell’anno oltre all’indicazione di tutti i beni ed attività possedute.
Dal Rendiconto Economico Preventivo si dovranno valutare tutte le componenti in entrata ed in uscita e la consistenza dei beni che, con analisi programmatica, si ritengano suscettibili di previsione.
ASSICURAZIONE
ARTICOLO 45
Il Rappresentante Legale di ogni Sede Locale provvederà, in base a quanto disposto dall’ art. 4 della legge 266/91 , ad assicurare i propri iscritti contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi.
SEDI LOCALI
ARTICOLO 46
Ogni Sede Locale "LE AQUILE" è una struttura autonoma e rappresenta territorialmente una sezione dell’Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile "LE AQUILE". Ogni Sede Locale gode di una propria autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale. La loro territorialità e dislocazione coincide con l’ambito comunale. La durata della Sede Locale è subordinata alla durata dell’Associazione Nazionale. La Sede Locale non persegue fini di lucro. E’ apartitica ed aconfessionale. La struttura della Sede Locale "LE AQUILE" è fissata secondo criteri di democraticità. Tutte le cariche sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito. La Sede Locale si propone di perseguire le stesse finalità dello Statuto e del Regolamento Nazionale dell’Associazione "LE AQUILE" con compiti di proselitismo e di attuazione dei programmi unitari Nazionali. Funzione della Sede è quindi di svolgere attività locale.
Non possono costituirsi più Sedi Locali "LE AQUILE" nell’ambito di uno stesso Comune.
ARTICOLO 47
Ogni Sede Locale elegge i propri Organi associativi.
Il Consiglio Direttivo della Sede Locale agisce e delibera nell’ambito e secondo gli orientamenti dell’Associazione Nazionale.
ARTICOLO 48
Se almeno 4 soci "LE AQUILE" ritengono utile costituire una Sede Locale, dopo aver accertato che nel Comune prescelto la stessa non sia già presente e disponendo di mezzi e possibilità strutturali idonee, comunicheranno la loro intenzione al Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione che si esprimerà, dopo attenta valutazione ed in via definitiva, sulla possibilità o meno dell’iniziativa.Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale esprima parere favorevole all’apertura della nuova Sede Locale, i promotori dell’iniziativa si assumeranno comunque la responsabilità della costituenda Sede Locale e di quanto facciano o dispongano in nome ed per conto di questa.Uno dei soci promotori svolgerà la funzione di referente della costituenda Sede Locale nei confronti del Consiglio Direttivo Nazionale "LE AQUILE". Il Consiglio Nazionale si adopererà a fornire tutta la collaborazione, indicazioni ed informazioni relative alla procedura di costituzione.Copie del primo verbale di Assemblea, così come dell’atto costitutivo con l’indicazione delle cariche attribuite per il primo triennio dovranno inviarsi alla Sede Nazionale. Non possono costituirsi più Sedi Locali "LE AQUILE" nell’ambito di uno stesso Comune.Per quanto non previsto dal presente Statuto in merito alle Sedi Locali, si rinvia a quanto disposto nel Regolamento Nazionale.
DENOMINAZIONE- STEMMA- COLORI SOCIALI
ARTICOLO 49
La denominazione dell’Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile "LE AQUILE" è a tutti gli effetti di Legge riservata e non potrà essere utilizzata da nessun ente, associazione, comitato, circolo o altro per contraddistinguersi.
Il nome " LE AQUILE " non potrà essere inoltre utilizzato per contraddistinguere attività connesse con la pubblicità, sponsor o per manifestazioni agonistiche senza l’autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni e qualsiasi utilizzo della denominazione dell’Associazione dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Detto vincolo è impegnativo anche per le Sedi Locali ed è esteso anche allo stemma o agli stemmi che l’Associazione adotta o dovesse adottare.
Lo stemma dell’ Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile " LE AQUILE " reca il disegno di un’ Aquila a fondo bianco a mezzo busto guardante verso destra su fondo giallo oro rigato in bianco. Il disegno è contenuto in un quadrato ruotato di 45 gradi recante alle estremità superiore ed inferiore un triangolo formato da tre strisce con i colori della bandiera italiana.
Il tutto è rinchiuso in una cornice spessa di colore verde.
La sigla " V. P. C. " in carattere "Revue" Letraset, deformata ovoidalmente è di colore rosso ombreggiato in nero.
I colori sociali sono: Verde chiaro e Giallo Oro.
RICHIAMO AL REGOLAMENTO NAZIONALE E DIVIETI
ARTICOLO 50
Il presente Statuto Nazionale si compone di 50 articoli e si completa con il Regolamento Nazionale "LE AQUILE", dopo richiamato, di cui ne è parte integrante e sostanziale costituendone assieme un unico corpo normativo e di regolamentazione.
Per quanto non previsto dallo Statuto e Regolamento Nazionale valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni senza scopo di lucro e delle Leggi in materia di Volontariato.
E’ fatto assoluto divieto alle Sedi Locali di adottare Statuti e Regolamenti diversi da quelli Nazionali. Sedi e Soci non possono utilizzare segni distintivi come uniformi, fregi, palette, lampeggiatori ecc., che non siano consentiti ed autorizzati dalla Legge e dall’Associazione.