Nuovo testo, in vigore dal 02/10/2003,
(contenente tutti gli aggiornamenti e modifiche approvate
dagli Organi Sociali) dello Statuto e del Regolamento Nazionale
dell'Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione
Civile "LE AQUILE".
Allegato "A"
STATUTO NAZIONALE
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
ARTICOLO 1
E’ costituita l’Associazione Nazionale di Volontariato
di Protezione Civile denominata:
" LE AQUILE ",
come previsto dalla Legge quadro sul volontariato n.266
del 1991.
La sede legale dell’Associazione Nazionale è
in Napoli alla Piazza Cesarea 5.
L’Associazione è a carattere Nazionale.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione non persegue fini di lucro.
E’ apartitica ed aconfessionale.
La struttura dell’Associazione è fissata secondo
criteri di democraticità.
Tutte le cariche sono prestate in modo personale, spontaneo
e gratuito.
FINALITÀ
ARTICOLO 2
L’Associazione ha per scopo:
svolgere attività di Volontariato di Protezione Civile
in collaborazione con le autorità, in occasione di
particolari eventi o pubbliche calamità nonché
per iniziative di carattere umanitario o di interesse generale,
esclusivamente per fini di solidarietà;
promuovere e realizzare, mediante autonome iniziative, forme
di solidarietà sociale e di impegno civile tese a
superare l’emarginazione, migliorare la qualità
della vita e le relazioni umane, prevenire e rimuovere situazioni
di bisogno e salvaguardare l’ambiente;
promuovere e realizzare in proprio e presso enti pubblici
o privati, corsi di specializzazione per l’addestramento
di tutte le categorie utili nelle attività di Protezione
Civile e rappresentarne le stesse;
promuovere iniziative a tutela dei diritti del Volontariato
di Protezione Civile, promuovere forme di servizio, l’aggiornamento
tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di Volontario
di Protezione Civile per tutte le categorie consentite dalla
Legge anche con la stampa di proprie pubblicazioni;
promuovere e patrocinare tutte le iniziative del tempo libero
per i soci.
ARTICOLO 3
Per il raggiungimento delle finalità Statutarie,
l’Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione
Civile "LE AQUILE" può:
stipulare accordi, affiliazioni o adesioni con altre associazioni
o comitati sia nazionali che internazionali;
collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente
o per il tramite di proprie strutture operative;
costituire istituti, fondazioni o altri enti strumentali
al perseguimento di specifici obiettivi.
ARTICOLO 4
LE AQUILE si ispira agli ideali della Costituzione Repubblicana
ed ai principi del libero associazionismo.
Agisce principalmente nell’ambito del territorio nazionale
ma può operare anche nei Paesi dell’Unione
Europea e nel mondo per favorire l’elevazione culturale
e migliorare la condizione dei propri associati e dei cittadini
in generale.
ARTICOLO 5
LE AQUILE non persegue fini di lucro. Il suo patrimonio
è costituito dalle quote di tesseramento dei soci,
dai contributi ricevuti da terzi, dai beni mobili ed immobili
acquistati con detti mezzi o provenienti da lasciti o donazioni.
Il patrimonio unico nazionale è indivisibile.
ARTICOLO 6
Possono aderire all’Associazione "LE AQUILE"
i singoli cittadini, circoli, comitati, associazioni e sodalizi
in genere che ne condividano i principi ispiratori, ne accettino
lo Statuto ed il Regolamento Nazionale e si impegnino ad
osservarli. All’Associazione "LE AQUILE"
possono aderire le associazioni di qualunque livello territoriale
esse siano (nazionali, regionali, internazionali ecc) che
abbiano finalità affini e complementari sulla base
di specifici atti approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
ARTICOLO 7
L’Associazione, a livello decentrato, si articola
in Sedi Locali. Le Sedi Locali hanno autonomia organizzativa,
finanziaria e patrimoniale.
La loro territorialità e dislocazione coincide con
l’ambito comunale.
Ogni Sede Locale "LE AQUILE" è una struttura
autonoma e rappresenta territorialmente una sezione dell’Associazione
"LE AQUILE".
Ogni Sede Locale elegge i propri Organi.
Esse accettano, osservano e fanno propri lo Statuto ed il
Regolamento nazionale.
La durata della Sede Locale è subordinata alla durata
dell’Associazione Nazionale.
La regolamentazione e le norme della Sede Locale oltre ad
essere previste dal presente Statuto Nazionale si completano
nel Regolamento Nazionale allegato che ne è parte
integrante e sostanziale.
Non possono costituirsi più Sedi Locali "LE
AQUILE" nell’ambito di uno stesso Comune.
SOCI
ARTICOLO 8
Il numero dei Soci è illimitato. Essi prestano la
loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
Possono aderire all’associazione tutti coloro, cittadini
italiani e stranieri di ambo i sessi e che abbiano compiuto
almeno i 16 anni di età (in questo ultimo caso il
minore è rappresentato nei rapporti sociali da chi
ne esercita la patria potestà), che condividono gli
scopi dell’Associazione, non abbiano riportato condanne
penali, siano conosciuti da almeno due soci già iscritti
ed abbiano presentato domanda di ammissione, al Consiglio
Direttivo Nazionale, direttamente o per il tramite della
Sede Locale qualora già esistente, con l’osservanza
delle seguenti modalità:
dichiarare di attenersi scrupolosamente al presente Statuto
ed al Regolamento nazionale ed alle relative Deliberazioni
degli Organi Sociali;
dichiarare di essere disponibile a prestare la propria attività
di Volontario di Protezione Civile secondo le capacità
e requisiti dimostrati e di accettarne in proprio tutti
i rischi e/o danni ricevuti o cagionati connessi a tale
esercizio liberando l’Associazione "LE AQUILE"
da ogni responsabilità;
versare la quota annuale associativa stabilita con delibera
dal Consiglio Direttivo Nazionale e l’eventuale ulteriore
quota associativa stabilita dalla Sede Locale per il proprio
sostenta mento;
di essere disposto a partecipare attivamente a tutte le
iniziative dell’Associazione.
La domanda di ammissione dovrà essere corredata di
n. 2 foto formato tessera e dalla documentazione in copia
attestante l’identità e quella relativa ad
eventuali titoli o qualifiche posseduti e ritenuti utili
all’attività di Volontariato di Protezione
Civile.
Sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale valutare
in merito all’accettazione o meno di tale domanda
anche se la stessa è stata accettata dal Consiglio
Direttivo della Sede Locale. Nel caso in cui la domanda
venga respinta, l’interessato può presentare
ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio
Direttivo Nazionale, alla prima convocazione utile.
Diverse modalità e requisiti di ammissione potranno
stabilirsi soltanto con delibera del Consiglio Direttivo
Nazionale.
ARTICOLO 9
I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio
per i rapporti sociali presso la propria Sede Locale di
appartenenza.
ARTICOLO 10
Con l’iscrizione, i Soci autorizzano l’Associazione
al trattamento dei propri dati personali, consapevoli che
gli stessi possono essere diffusi sia all’interno
dell’Associazione (Nazionale e Sedi Locali) che all’esterno
per qualsiasi tipo di relazione essa intrattenga.
I dati personali e la relativa documentazione verranno distrutti,
a cura del Presidente Nazionale o del Presidente della Sede
Locale, trascorso un anno dalla perdita della qualità
di socio a qualunque titolo essa sia avvenuta.
Per riscriversi , trascorso detto termine, occorrerà
presentare nuova domanda valendo le norme di iscrizione
già esposte. Comunque non possono riscriversi coloro
i quali, in passato, siano stati espulsi dall’Associazione
per gravi motivi.
I Soci si impegnano a comunicare prontamente all’Associazione
eventuali modifiche dei propri dati personali.
ARTICOLO 11
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
soci fondatori (coloro che intervengono o sono già
intervenuti nella stesura dell’atto costitutivo);
soci ordinari (tutti coloro che avendo fatto domanda di
iscrizione all’Associazione ne hanno ottenuto l’accettazione);
soci onorari ( possano essere persone, enti, associazioni,
comitati, autorità ecc. che si sono distinti per
particolari benemerenze ed a cui, simbolicamente, viene
accordata l’iscrizione previo comunque parere del
Presidente Nazionale).
ARTICOLO 12
La qualità di socio " LE AQUILE" si acquista
soltanto con l’ottenimento della tessera valida per
l’anno in corso. Chi chiede di far parte della Associazione
Nazionale "LE AQUILE" deve attentamente leggere
lo Statuto ed il Regolamento Nazionale. Nel momento in cui
presenta domanda di ammissione, tacitamente sottoscrive
ed accetta incondizionatamente quanto stabilito nello Statuto
e Regolamento Nazionale. Regolamento e Statuto Nazionale
devono essere sempre a disposizione dei soci e di chi intende
associarsi nei giorni di apertura della Sede.
ARTICOLO 13
La qualità di socio, sia esso fondatore o ordinario,
siperde:
per morte;
per mancato pagamento della quota annuale associativa entro
il termine stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale;
per dimissioni scritte;
per espulsione a seguito di:
inosservanza delle disposizioni del presente Statuto Nazionale,
del Regolamento Nazionale e delle delibere associative;
per comportamento lesivo all’immagine dell’Associazione
e quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all’Associazione "LE AQUILE";
per non ottemperanza alle disposizione di Legge in generale
ed in materia di volontariato;
per indegnità a seguito di condanne infamanti;
per il venir meno dei requisiti richiesti.
Per quanto indicato alle lettere del punto 4) del presente
articolo, l’espulsione avviene per atto motivato del
Consiglio Direttivo Nazionale. Oltre all’esclusione,
il Consiglio Direttivo Nazionale, si riserva ogni azione
legale per coloro che abbiano compiuto o procurato episodi
di particolare gravità e ciò nell’interesse
dell’Associazione Nazionale.
ARTICOLO 14
La perdita della qualità di socio non dà diritto
al rimborso della quota sociale né alla quota parte
del patrimonio dell’Associazione, né ad alcun
tipo di risarcimento.
Chiunque perda la qualità di socio è obbligato
a riconsegnare al Consiglio Direttivo Nazionale direttamente
o per il tramite del Consiglio Locale, il proprio tesserino.
E’ obbligato altresì a riconsegnare quant’altra
cosa abbia avuto in uso, dotazione o affidamento dall’Associazione
nel normale stato in cui gli sono state affidate. Il Consiglio
Direttivo Nazionale si riserva ogni facoltà legale
nei confronti di chi contravviene a tali disposizioni.
CARICHE SOCIALI
ARTICOLO 15
Tutte le cariche associative, comprese quelle di ogni Sede
Locale dell’Associazione "LE AQUILE ", sono
gratuite e prestate in modo personale e spontaneo. Esse
hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Qualora un membro detentore di carica, perda la qualità
di socio oppure si dimetta dalla funzione nel corso del
mandato o nomina triennale, le eventuali sostituzioni di
detti membri effettuate nel corso del triennio decadranno
comunque allo scadere del triennio medesimo già fissato.
Non esiste incompatibilità di funzioni. Un socio
può essere membro di più Organi.
PATRIMONIO
ARTICOLO 16
Il patrimonio sociale è costituito:
dalle quote sociali annue;
dai contributi di privati;
dai contributi dello Stato, Regioni, Enti e di Istituzioni
Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti dell’Associazione;
dai contributi di Organismi Internazionali;
dai lasciti testamentari e donazioni;
da rimborsi derivanti da convenzioni;
da entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
da tutti i beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti
per le finalità associative.
ARTICOLO 17
Il patrimonio sociale non è mai ripartito tra i soci,
neanche in caso di scioglimento o liquidazione dell’Associazione.
Del patrimonio sociale risponde il Legale Rappresentante
dell’Associazione Nazionale o della Sede Locale qualora
il patrimonio riguardi quest’ultima.
ARTICOLO 18
Qualora una Sede Locale, nell’ambito della sua autonomia,
intenda deliberare il proprio scioglimento, dopo averne
data tempestiva comunicazione alla Sede Nazionale, devolverà
il suo patrimonio, terminata la fase di liquidazione, ad
un ente di volontariato già esistente nella Regione
di appartenenza della Sede Locale. Se tra il patrimonio
ci sono beni dati in uso da enti pubblici o privati, questi
verranno riconsegnati nel loro stato d’uso attuale.
ARTICOLO 19
Il patrimonio dell’Associazione "LE AQUILE "
non può in alcun modo essere destinato per finalità
diverse da quelle previste dagli scopi e finalità
associative.
ARTICOLO 20
In caso di scioglimento della Sede Nazionale " LE AQUILE
", il patrimonio, dedotte le spese dovrà essere
devoluto ad un ente di volontariato della Regione in cui
ha sede legale. Un comitato di tre componenti dell’ultimo
consiglio direttivo deciderà sull’assegnazione.
Se tra il patrimonio ci sono beni dati in uso da enti pubblici
o privati, questi verranno riconsegnati nel loro stato d’uso
attuale.
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 21
Sono Organi dell’Associazione Nazionale:
L’Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria dei
Soci;
Il Consiglio Direttivo Nazionale;
Il Presidente Nazionale;
Il Vice Presidente Nazionale;
Il Segretario Nazionale;
Il Tesoriere Nazionale;
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti Nazionale;
Il Collegio Arbitrale Nazionale.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 22
Le Assemblee Nazionali dei Soci posso essere ordinarie e
straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso
all’interno dei locali della Sede con almeno 10 giorni
di preavviso. L’avviso dovrà riportare data,
ora, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia
straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che può tenersi anche nello
stesso giorno ma aver luogo almeno un’ora dopo dalla
prima, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza su
tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Non è ammesso l’utilizzo della delega.
I soci minori sono ammessi all’assemblea ma non hanno
diritto di voto.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale in apposito
registro conservato a cura del Presidente.
ARTICOLO 23
L’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci, viene convocata
almeno una volta ogni anno dal Presidente Nazionale e da
tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale lo reputi
necessario.
Essa:
approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo;
approva le linee generali del programma di attività
per l’anno sociale;
elegge, ogni tre anni, i membri del Consiglio Direttivo
Nazionale e degli Organi Collegiali. Per le elezioni nomina
una commissione elettorale di tre soci con funzioni di controllo
sullo svolgimento delle elezioni;
esamina e delibera in merito a proposte e programmi sociali
sottoposte al suo parere.
ARTICOLO 24
L’Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci, viene
convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale
lo reputi necessario ed ogni qualvolta ne faccia richiesta
un Organo nazionale.
Ha competenza sulle seguenti materie:
modifica dello Statuto e del Regolamento Nazionale;
scioglimento dell’Associazione.
Per l’eventuale modifica necessaria, dello Statuto
e Regolamento Nazionale, relativa ad apportare il solo cambiamento
di ubicazione o trasferimento della Sede Nazionale non sarà
necessario indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria
dei Soci. In questo caso basterà redigere apposito
verbale da parte del Consiglio Direttivo Nazionale che provvederà
alla nuova stesura dello Statuto e Regolamento Nazionale
ed alla sua registrazione.
DISPOSIZIONI PER ELEZIONI E RIUNIONI ASSEMBLEARI
ARTICOLO 25
Tutte le votazioni relative alle elezioni dei membri degli
Organi Nazionali o Locali avvengono a scrutinio segreto.
Verificherà la regolarità della procedura
di votazione, l’apposita commissione composta da tre
membri eletti dall’Assemblea.
Possono partecipare a tutte le adunanze assembleari i soli
Soci in regola con le quote sociali e che non siano stati
esclusi dall’Associazione.
I Soci minori di età partecipano alle assemblee,
hanno diritto di intervenire ma non hanno facoltà
di voto.
Non è ammesso il voto per delega.
Tutti gli avvisi di convocazione alle Assemblee dei Soci
Nazionali o Locali, devono essere affissi, a cura del Presidente
e con almeno 10 giorni di preavviso, all’interno dei
Locali della Sede avendovi i Soci eletto domicilio per i
rapporti sociali.
L’avviso dovrà sempre riportare data, ora,
luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.
Se all’ordine del giorno contenuto nell’avviso
sono previste elezioni di Organi Nazionali o Locali, i Soci
interessati a candidarsi dovranno far pervenire le proprie
candidature almeno 3 giorni prima dell’assemblea al
Consiglio Direttivo Nazionale o Locale a seconda rispettivamente
di elezioni di organi nazionali o locali.
ARTICOLO 26
Tutte le Assemblee dei Soci e tutte le Assemblee degli Organi,
sia Nazionali che Locali, possono tenersi, avendone piena
validità, anche con sistemi di videoconferenza utilizzando
tutti i mezzi e supporti informatici e di telecomunicazione
avanzati che garantiscano, ad ogni modo, pur in assenza
della presenza fisica dei soggetti, la possibilità
democratica di esprimersi, di intervenire e di votare nelle
adunanze fissate in luoghi diversi facendo uso della tecnologia
suddetta.
Allo stesso modo, tutti gli avvisi di convocazione ed i
relativi Verbali delle Assemblee dei Soci e degli Organi,
sia Nazionali che Locali, possono essere redatti e notificati,
avendone piena validità, con mezzi e supporti informatici
e di telecomunicazione avanzati tipo e-mail, fax, ecc..
Per garantire ed assicurare l’avvenuta notifica, basterà
rinviare al mittente, con gli stessi mezzi sopra descritti,
la copia dell’atto ricevuto annotandovi l’indicazione
"per presa visione".
ARTICOLO 27
L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria,
è presieduta dal Presidente Nazionale dell’Associazione
e la funzione di segreteria è affidata al Segretario
Nazionale. In caso di impedimento del Presidente Nazionale,
assumerà la presidenza il Vice Presidente e qualora
sia anche questi impedito il Presidente sarà nominato
dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea
nominerà a sua discrezione anche un Segretario qualora
il Segretario Nazionale sia impedito. Le deliberazioni adottate
nel corso delle Assemblee dovranno essere riportate sull’apposito
libro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
ARTICOLO 28
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha mandato triennale ed
è eletto dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un
minimo di 4 ad un massimo di 9 Consiglieri.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente Nazionale,
il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale ed
il Tesoriere Nazionale e fissa le responsabilità
degli altri Consiglieri in ordine all’attività
svolta dall’Associazione per il conseguimento dei
propri fini sociali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce ogni qualvolta
lo ritenga necessario il Presidente Nazionale o su richiesta
di almeno due Consiglieri.
La convocazione avviene senza particolari preavvisi dovendo
tale Organo garantire la massima operatività per
tutte le eventuali emergenze relative all’impiego
di Volontari in attività di Protezione Civile.
In assenza del Presidente Nazionale, la riunione del consiglio
è presieduta dal Vice Presidente Nazionale. Delle
riunioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito
registro conservato a cura del Presidente.
ARTICOLO 29
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti:
cura l’esecuzione delle delibere Assembleari;
delibera sull’attività dell’Associazione;
provvede al coordinamento ed all’orientamento delle
attività delle Sedi Locali;
adempie a tutte le funzioni ed esercita tutti i poteri demandati
dalla Legge e dal presente Statuto e Regolamento Nazionale;
convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei soci;
esprime pareri e ratifica atti su richiesta del Presidente
Nazionale;
compila rendiconti, bilanci e relazioni sulle attività
dell’Associazione;
delibera in merito alla costituzione di Sedi Locali;
delibera, nell’interesse dell’Associazione,
sull’utilizzo delle risorse disponibili;
compie gli atti di ordinaria e straordinaria gestione che
comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione
per quelli che per statuto sono demandati o riservati ad
altri Organi;
delibera sull’ammissione o esclusione dei Soci;
provvede alla tenuta ed aggiornamento dei registri soci;
stabilire diversi requisiti e modalità di ammissione
dei soci;
provvede all’acquisto o vendita dei beni mobili ed
immobili finalizzati al sostegno ed all’organizzazione
dell’Associazione così come a prenderli o concederli
in fitto.
ARTICOLO 30
Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora lo reputi necessario,
può:
nominare consulenti interni o esterni all’Associazione
a cui affidare particolari funzioni;
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
autorizzare l’esercizio di attività commerciali
marginali per il sostentamento dell’associazione;
autorizzare ed impiegare forme pubblicitarie ritenute idonee;
assumere dipendenti qualora se ne ravvisi la necessità
per la struttura organizzativa.
Le funzioni indicate nel presente articolo possono essere
affidate anche al Consiglio Direttivo della Sede Locale
previa valutazione ed autorizzazione del Consiglio Direttivo
Nazionale stesso.
ARTICOLO 31
Il Consiglio Direttivo Nazionale può proclamare la
gestione commissariale di una Sede Locale nominando, a sua
discrezione, un apposito commissario quando:
particolari fatti gravi accaduti ed accertati nell’ambito
della stessa Sede Locale impediscano il normale prosieguo
delle attività mettendo a rischio il buon nome dell’Associazione;
il provvedimento di esclusione abbia colpito il Presidente
della Sede Locale ed il suo Vice non riesca ad indire nuove
elezioni;
il provvedimento di esclusione abbia colpito tutti i membri
del Consiglio Direttivo Locale;
su richiesta dello stesso Presidente o degli organi della
Sede Locale se ne richieda l’intervento;
siano state gravemente violate le norme dello Statuto e
del Regolamento Nazionale.
ARTICOLO 32
La gestione commissariale ha il compito di risanare l’organizzazione
della Sede Locale procedendo, se necessario, ad indire nuove
elezioni e riportando tutto nell’ambito della gestione
normale.
In questi casi, il Consiglio Direttivo Nazionale può
richiedere convocazioni ordinarie o straordinarie dei Soci
della Sede Locale.
Qualora, in sede assembleare, dovesse risultare l’impossibilità
di proseguire le attività nei modi e nelle forme
stabilite dallo Statuto e Regolamento Nazionale oppure che
la stessa volontà assembleare non manifesti più
interesse nell’Associazione "LE AQUILE"
si procederà allo scioglimento della Sede Locale.
ARTICOLO 33
Il Consiglio Direttivo Nazionale può procedere autonomamente
a modificare lo Statuto ed il Regolamento Nazionale necessari
qualora si sia verificato il solo cambiamento di ubicazione
o trasferimento della Sede Nazionale.
Di questo circoscritto caso, il Consiglio Direttivo Nazionale
redigerà apposito verbale provvedendo alla nuova
stesura dello Statuto e Regolamento Nazionale, modificati
nella sola parte relativa all’ubicazione della sede
nazionale, ed alla loro registrazione.
PRESIDENTE NAZIONALE
ARTICOLO 34
Il Presidente Nazionale ha mandato triennale ed è
eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Rappresenta l’Associazione nei confronti delle autorità,
degli enti e verso terzi, con facoltà di istanze
legali e amministrative a tutela e nell’interesse
dell’Associazione stessa.
Nei confronti dei terzi, al Presidente dell’Associazione
sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Viene sostituito in caso di suo impedimento
dal Vice Presidente.
Il Presidente è anche Presidente dell’ Assemblea
Nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo Nazionale ed
è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza
di voti.
Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo
che sono sempre da lui stesso presiedute e l’Assemblea
dei Soci.
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo nel caso di parità
di voto quello del Presidente è determinante.
ARTICOLO 35
Il Presidente Nazionale, al fine di garantire la massima operatività
degli Organi Nazionali, procede, a sua discrezione, a sostituire
i membri detentori di mandati e/o cariche sociali che per
ingiustificato motivo si assentino per più di tre volte
dalle loro funzioni oppure qualora gli stessi si siano dimessi
dal mandato od abbiano perso la qualità di socio. I
membri così sostituiti dureranno in carica fino alle
elezioni successive.
ARTICOLO 36
Il Presidente firma, convalida e certifica tutti gli atti
dell’Associazione ed ha facoltà di prendere decisioni
in caso di necessità.
Il Presidente può delegare parte dei propri poteri
al Vice Presidente, in sua assenza o impedimento.
Il Presidente Nazionale, sentito il parere consultivo del
Consiglio Direttivo, per raggiungere la migliore efficienza
organizzativa della Struttura Associativa, può nominare
Referenti Regionali e Provinciali, da scegliere fra i soci,
a cui affidare specifiche funzioni organizzative e di tramite
con il Consiglio Direttivo Nazionale. Tale nomina ha validità
mensile e può comunque essere revocata così
come rinnovata in ogni momento.
Il Presidente Nazionale notifica alle autorità competenti
per il proprio territorio la costituzione o scioglimento delle
Sedi Locali.
IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE
ARTICOLO 37
Il Vice Presidente Nazionale ha mandato triennale ed è
eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale. Assume tutti i poteri
e funzioni del Presidente Nazionale qualora questi sia impedito
o gli siano affidati dallo stesso.
SEGRETARIO NAZIONALE
ARTICOLO 38
Il Segretario Nazionale ha mandato triennale ed è eletto
dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Coadiuva il Presidente Nazionale nella sua attività
ed ha i seguenti compiti:
redige i verbali delle riunioni;
provvede al disbrigo amministrativo ed organizzativo delle
pratiche interne;
predispone schemi ed appronta programmi di logistica organizzativa
da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo nazionale;
può essere delegato dal Presidente o dal Consiglio
Direttivo Nazionale per particolari incarichi e funzioni direttive.
TESORIERE NAZIONALE
ARTICOLO 39
Il Tesoriere Nazionale ha mandato triennale ed è eletto
dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Svolge i seguenti compiti:
provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle
spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo
Nazionale;
predispone lo schema del Rendiconto Economico Consuntivo e
Preventivo;
provvede alla tenuta e conservazione dei registri contabili
di cassa e della relativa documentazione.
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE
ARTICOLO 40
Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti ha mandato
triennale. E’ composto da 3 membri ed è eletto
dall’Assemblea Nazionale dei Soci.
Elegge, al suo interno, un Presidente.
Il Collegio può convocarsi senza particolari preavvisi,
su richiesta di uno degli Organi Nazionali, di propria iniziativa
o su richiesta scritta di un socio, per esprimere un parere,
sotto forma di relazione scritta da sottoporre all’Assemblea
Nazionale dei Soci, relativo al rendiconto economico consuntivo
e preventivo. Per lo svolgimento della sua funzione di controllo
il Collegio ha piena autonomia ed ha libertà di ispezionare
documenti e registri in ogni momento e senza autorizzazione
alcuna. Il parere del Collegio non è vincolante per
l’Assemblea Nazionale dei Soci. Delle riunioni del Collegio
viene redatto verbale in apposito registro conservato a cura
del Presidente del Collegio.
COLLEGIO ARBITRALE NAZIONALE
ARTICOLO 41
Il Collegio Arbitrale Nazionale ha mandato triennale. E’
composto da 3 membri ed è eletto dall’Assemblea
Nazionale dei Soci.
Elegge, al suo interno, un Presidente.
Svolge i seguenti compiti:
delibera in via definitiva circa le controversie che possono
sorgere all’interno degli Organi Nazionali o nei rapporti
fra loro;
delibera in via definitiva sulle questioni che sono oggetto
di controversia in relazione alla interpretazione dello Statuto
e Regolamento nazionale;
delibera in via definitiva sulle controversie che possono
sorgere fra Sedi Locali e Organi Nazionali;
rimette pareri, richiesti dal Consiglio Direttivo Nazionale,
circa il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci. Tali
pareri non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo Nazionale;
rimette pareri richiesti dai Collegi Arbitrali delle Sedi
Locali.
Il Collegio può essere convocato senza particolari
preavvisi ogni qualvolta ne faccia richiesta un suo membro
o su specifica richiesta degli interessati.
I membri del Collegio possono richiedere ai Soci Fondatori,
qualora esistenti, la loro presenza senza diritto di voto,
nelle adunanze del Collegio stesso affinché possano
esprimere un proprio parere sulla questione in discussione.
Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale in apposito
registro conservato a cura del Presidente del Collegio.
ARTICOLO 42
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti Nazionali ed il
Collegio Arbitrale Nazionale deliberano a maggioranza semplice.
RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
ARTICOLO 43
L’esercizio finanziario della Sede Nazionale e delle
Sedi Locali chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine
di ogni esercizio, entro il mese successivo alla chiusura
verranno predisposti dai rispettivi Consigli Direttivi il
Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo.
ARTICOLO 44
E’ cura del Consiglio Direttivo Nazionale redigere il
Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea Nazionale dei
Soci.
Per la redazione di detti Rendiconti il Consiglio si avvale
della collaborazione e degli schemi approntati dal Tesoriere
Nazionale e dagli Organi Nazionali eventualmente interessati.
Dal Rendiconto Economico Consuntivo, che deve coincidere con
l’anno solare, devono risultare tutte le componenti
in entrata ed in uscita che si sono succedute nel corso dell’anno
oltre all’indicazione di tutti i beni ed attività
possedute.
Dal Rendiconto Economico Preventivo si dovranno valutare tutte
le componenti in entrata ed in uscita e la consistenza dei
beni che, con analisi programmatica, si ritengano suscettibili
di previsione.
ASSICURAZIONE
ARTICOLO 45
Il Rappresentante Legale di ogni Sede Locale provvederà,
in base a quanto disposto dall’ art. 4 della legge 266/91
, ad assicurare i propri iscritti contro gli infortuni e malattie
connesse allo svolgimento delle attività stesse nonché
per la responsabilità civile verso terzi.
SEDI LOCALI
ARTICOLO 46
Ogni Sede Locale "LE AQUILE" è una struttura
autonoma e rappresenta territorialmente una sezione dell’Associazione
Nazionale di Volontariato di Protezione Civile "LE AQUILE".
Ogni Sede Locale gode di una propria autonomia organizzativa,
finanziaria e patrimoniale. La loro territorialità
e dislocazione coincide con l’ambito comunale. La durata
della Sede Locale è subordinata alla durata dell’Associazione
Nazionale. La Sede Locale non persegue fini di lucro. E’
apartitica ed aconfessionale. La struttura della Sede Locale
"LE AQUILE" è fissata secondo criteri di
democraticità. Tutte le cariche sono prestate in modo
personale, spontaneo e gratuito. La Sede Locale si propone
di perseguire le stesse finalità dello Statuto e del
Regolamento Nazionale dell’Associazione "LE AQUILE"
con compiti di proselitismo e di attuazione dei programmi
unitari Nazionali. Funzione della Sede è quindi di
svolgere attività locale.
Non possono costituirsi più Sedi Locali "LE AQUILE"
nell’ambito di uno stesso Comune.
ARTICOLO 47
Ogni Sede Locale elegge i propri Organi associativi.
Il Consiglio Direttivo della Sede Locale agisce e delibera
nell’ambito e secondo gli orientamenti dell’Associazione
Nazionale.
ARTICOLO 48
Se almeno 4 soci "LE AQUILE" ritengono utile costituire
una Sede Locale, dopo aver accertato che nel Comune prescelto
la stessa non sia già presente e disponendo di mezzi
e possibilità strutturali idonee, comunicheranno la
loro intenzione al Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione
che si esprimerà, dopo attenta valutazione ed in via
definitiva, sulla possibilità o meno dell’iniziativa.Qualora
il Consiglio Direttivo Nazionale esprima parere favorevole
all’apertura della nuova Sede Locale, i promotori dell’iniziativa
si assumeranno comunque la responsabilità della costituenda
Sede Locale e di quanto facciano o dispongano in nome ed per
conto di questa.Uno dei soci promotori svolgerà la
funzione di referente della costituenda Sede Locale nei confronti
del Consiglio Direttivo Nazionale "LE AQUILE". Il
Consiglio Nazionale si adopererà a fornire tutta la
collaborazione, indicazioni ed informazioni relative alla
procedura di costituzione.Copie del primo verbale di Assemblea,
così come dell’atto costitutivo con l’indicazione
delle cariche attribuite per il primo triennio dovranno inviarsi
alla Sede Nazionale. Non possono costituirsi più Sedi
Locali "LE AQUILE" nell’ambito di uno stesso
Comune.Per quanto non previsto dal presente Statuto in merito
alle Sedi Locali, si rinvia a quanto disposto nel Regolamento
Nazionale.
DENOMINAZIONE- STEMMA- COLORI SOCIALI
ARTICOLO 49
La denominazione dell’Associazione Nazionale di Volontariato
di Protezione Civile "LE AQUILE" è a tutti
gli effetti di Legge riservata e non potrà essere utilizzata
da nessun ente, associazione, comitato, circolo o altro per
contraddistinguersi.
Il nome " LE AQUILE " non potrà essere inoltre
utilizzato per contraddistinguere attività connesse
con la pubblicità, sponsor o per manifestazioni agonistiche
senza l’autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo
Nazionale.
Ogni e qualsiasi utilizzo della denominazione dell’Associazione
dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Detto vincolo è impegnativo anche per le Sedi Locali
ed è esteso anche allo stemma o agli stemmi che l’Associazione
adotta o dovesse adottare.
Lo stemma dell’ Associazione Nazionale di Volontariato
di Protezione Civile " LE AQUILE " reca il disegno
di un’ Aquila a fondo bianco a mezzo busto guardante
verso destra su fondo giallo oro rigato in bianco. Il disegno
è contenuto in un quadrato ruotato di 45 gradi recante
alle estremità superiore ed inferiore un triangolo
formato da tre strisce con i colori della bandiera italiana.
Il tutto è rinchiuso in una cornice spessa di colore
verde.
La sigla " V. P. C. " in carattere "Revue"
Letraset, deformata ovoidalmente è di colore rosso
ombreggiato in nero.
I colori sociali sono: Verde chiaro e Giallo Oro.
RICHIAMO AL REGOLAMENTO NAZIONALE E DIVIETI
ARTICOLO 50
Il presente Statuto Nazionale si compone di 50 articoli e
si completa con il Regolamento Nazionale "LE AQUILE",
dopo richiamato, di cui ne è parte integrante e sostanziale
costituendone assieme un unico corpo normativo e di regolamentazione.
Per quanto non previsto dallo Statuto e Regolamento Nazionale
valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni
senza scopo di lucro e delle Leggi in materia di Volontariato.
E’ fatto assoluto divieto alle Sedi Locali di adottare
Statuti e Regolamenti diversi da quelli Nazionali. Sedi e
Soci non possono utilizzare segni distintivi come uniformi,
fregi, palette, lampeggiatori ecc., che non siano consentiti
ed autorizzati dalla Legge e dall’Associazione.
|